Apicoltura Biologica
On line le Linee Guida per il Controllo delle Aziende Apistiche che effettuano Apicoltura Biologica secondo quanto previsto dal Reg. CE 834/07 e Reg. 889/08.
Il documento è disponibile visualizzando la pagina dedicata.
On line le Linee Guida per il Controllo delle Aziende Apistiche che effettuano Apicoltura Biologica secondo quanto previsto dal Reg. CE 834/07 e Reg. 889/08.
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A oltre venti anni dalla prima regolamentazione dell’agricoltura biologica in Europa con il Reg. CEE 2092/91, l ‘otto marzo di quest’anno è stato finalmente pubblicato il Regolamento di Esecuzione UE n. 203/2012, che modifica il Regolamento CE 889/2008 e introduce le norme per la produzione del vino biologico.
Tra le novità di maggiore interesse, il nuovo Regolamento fissa il tenore massimo di solfiti per i vini rossi a 100 mg/L (150 mg/L per il vino convenzionale), per i vini bianchi e rosè a 150 mg/L (200 mg/L per il vino convenzionale), con un differenziale di 30 mg/L quando il tenore zuccherino residuo è superiore a 2 g/L, mentre per tutte le altre tipologie di vino il tenore è ridotto di 30 mg/L rispetto ai limiti fissati nel convenzionale.
Inoltre il Reg.203/2012 vieta le tecniche di desolforazione con procedimenti fisici, la parziale concentrazione a freddo, il trattamento di elettrodialisi e il trattamento con scambiatori cationici per garantire la stabilizzazione tartarica del vino, la dealcolizzazione parziale del vino;
Alcune tecniche invece vengono autorizzate solo a specifiche condizioni: il trattamento termico a condizione che non si superino i 70°C, la centrifugazione e la filtrazione con o senza i materiali filtranti inerti a condizione che le dimensione dei pori non siano inferiori a 0,2 micron.
Tali divieti e limitazioni pregiudicano dunque l’utilizzo nel processo di trasformazione dei mosti rettificati concentrati (MCR) e dei mosti concentrati (MC) ottenuti per desolforazione e con T°> 70°C, mentre è consentito l’utilizzo di MCR e MC che non derivino da mosti muti e ottenuti a partire da mosti freschi refrigerati.
Infine i trattamenti termici, l’impiego di resine a scambio ionico e l’osmosi inversa sono pratiche per il momento ammesse dal Reg. UE 203/2012 ma il loro utilizzo sarà ridiscusso entro il 1° Agosto 2015 allo scopo di una graduale eliminazione.
Il nuovo Regolamento inserisce nel Reg.CE 889/2008 l’allegato VIII bis che disciplina i prodotti e le sostanze utilizzate nel processo di vinificazione, autorizzando per quanto riguarda gli ingredienti e i coadiuvanti di processo, quelli di origine naturale con la raccomandazione di preferire l’origine biologica (ad esempio nel caso dei lieviti, tannini, ovoalbumina e delle proteine vegetali), e limitando invece quelli di sintesi.
Il nuovo Reg. UE n. 203/2012 e le procedure di Suolo e Salute per il riconoscimento retroattivo della qualifica “biologico” si applicano anche agli aceti di vino, all’Aceto Balsamico di Modena IGP e ai condimenti derivati dal processo di trasformazione delle uve.
Per ulteriori informazioni tecniche e di dettaglio maggiore si rimanda al testo integrale del Reg. UE n. 203/2012 disponibile sul sito di Suolo e Salute e si ricorda che Suolo e Salute rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
Per informazioni:
Direzione Tecnica di Suolo e Salute
direzione@suoloesalute.it
Regolamento UE 203/2012
Richiesta approvazione etichetta
Dichiarazione conformità vino
Limiti consentiti solforosa