Il Mipaaf introduce misure di controllo rinforzato a carico degli operatori
Con nota VICO1 0017429 del 01 agosto 2013 il Mipaaf ha fornito alcune indicazioni riguardanti le misure di controllo rinforzato a carico degli operatori. La nota chiarisce che, per limitare al massimo le non conformità potenziali che hanno coinvolto in tempi recenti il settore del biologico, gli OdC sono tenuti ad adottare specifiche misure di rinforzo specificamente rivolte a quegli operatori che manifestino comportamenti evidentemente non in linea con la normativa di settore. In particolare, riferendosi all’applicazione dell’articolo 27 comma 3 del Reg. (CE) 834/2007 e degli articoli 65 comma 4 e 90 del Reg. (CE) 889/2008, la nota prevede che gli Organismi di Controllo effettuino apposite visite ispettive per fli operatori che siano stati oggetto di segnalazioni OFIS (Organic Farming Information System) nelle notifiche di irregolarità presentate dagli Stati Membri, che abbiano subito rilievi e/o sequestri da parte della autorità di controllo nazionali o che siano recidivi rispetto ad irregolarità e/o infrazioni gravi (secondo quanto definito dal Reg. C(CE) 834/07) che come esito prevedano la soppressione delle indicazioni e/o la sospensione dell’operatore.
Per tutta la durata del periodo di controllo rinforzato, l’operatore non potrà autonomamente emettere dichiarazioni di conformità dei prodotti, e sarà obbligato a comunicare con almeno 15 giorni di preavviso eventuali transazioni di prodotto direttamente recapitate al destinatario finale.
Le misure ora ricordate avranno durata non inferiore ai tre mesi, a prescindere dalla classe di rischio in cui ogni OdC abbia inserito l’operatore. In questo stesso periodo ogni OdC dovrà effettuare il rilascio di specifici certificati di transazione richiesti dall’operatore previo attento controllo documentale, incrociando nel caso le proprie informazioni con quelle in possesso di altri OdC; dovrà inoltre effettuare controlli analitici sul prodotto per il quale l’operatore chiede il rilascio di tale certificato di transazione (certificando lotto per lotto il prodotto), ed effettuare precisi bilanci di massa, riportando nei rapporti di verifica ispettiva quali processi erano operativi e quali sono stati oggetto di verifica in sede di ispezione.
Una volta concluso il periodo di controllo forzata, gli OdC saranno tenuti alla redazione di una relazione di valutazione delle azioni realizzate dall’operatore per risolvere le non conformità rilevate, valutando con particolare attenzione l’affidabilità di fornitori e forniture adottate dall’operatore.
Le misure di controllo così stabilite, precisa la nota, sono da considerarsi a tutti gli effetti una non conformità a carico dell’operatore, precludendo pertanto la possibilità di passare ad altro OdC.
Fonte: Mipaaf