Decreto Legislativo sui controlli del biologico approvato dal CdM: la posizione di Suolo e Salute
Comunicato Stampa n.4/2017 – 28.06.2017
L’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dello schema di decreto legislativo recante “disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica” impongono a tutto il settore del biologico ed agli OO.d.c. autorizzati ad operare nello schema di certificazione una seria riflessione sui ruoli e sulle modalità di realizzazione del controllo così come delineati dal testo della norma adottanda.
Se per un verso, infatti, la riforma del D.Lgs 17 marzo 1995 n. 220 era atto necessario, appare fondamentale rivendicare oggi un ruolo da protagonista per gli OO.d.c. autorizzati che sul campo saranno poi chiamati – insieme agli operatori – ad applicare le nuove regole. Non può, quindi, che auspicarsi una concreta e fattiva concertazione tra tutti i soggetti coinvolti.
Da più parti, dopo l’adozione dello schema di D.Lgs., si sono sollevate perplessità su diversi punti della norma: molte sono condivisibili, altre meno pertinenti.
Ed anche Suolo e Salute srl, dal canto suo, ritiene di richiamare l’attenzione del settore su taluni punti davvero preoccupanti.
Il comma 9 dell’art. 4 del testo approvato in CdM impedisce “… l’attività di controllo sul medesimo operatore per un periodo superiore a cinque anni …”.
La previsione appare illogica atteso che la validità e la efficacia di un sistema di controllo si incentra sulla (e si misura dalla raggiunta) positiva e virtuosa sinergia tra controllato e controllore. Da capire poi come gli OO.d.c. soggetti a migrazioni di migliaia di operatori controllati in ingresso ed in uscita, possano garantire l’efficacia, l’efficienza, la tempistica dei controlli ed il rispetto dei requisiti generali e specifici elencati a titolo esemplificativo, sia dalla ISO/IEC 17065:2012 sia dal Decreto 15 aprile 2013, n. 8799 (stabilità finanziaria, infrastrutture minime, adeguata struttura organizzativa, requisiti del personale, etc). Seri dubbi di costituzionalità, poi, investono la medesima previsione normativa che lede apertamente il caposaldo costituzionale della libertà di impresa; senza dire che l’imposta rotazione attenta chiaramente al principio della libera concorrenza.
Inoltre, stabilita la necessità di mutare o.d.c. ogni quinquennio, la previsione normativa nulla regola e si limita ad un mero auspicio (“… gli organismi di controllo favoriscono il passaggio degli operatori …”) per altro pleonastico dal momento che esiste già una specifica norma che regola il transito ad altro o.d.c. (D.M. n. 10071/2012).
Si deve, ancora, rilevare che non si coglie la necessità di tale drastico intervento sul sistema di certificazione che lo scorso anno – Report ICQRF attività 2016 – presenta un tasso di operatori irregolari del 7,4% con una percentuale di prodotti non conformi pari al 5,7%, ben al di sotto delle altre certificazioni regolamentate che marcano rispettivamente il 20,7% degli operatori ed il 22,9% dei prodotti per le denominazioni di origine dell’area food ed il 35,2% degli operatori ed il 23,6% dei prodotti per i vini, come evidenzia lo stesso report dell’ICQRF.
I dati certificano la sostanziale affidabilità del sistema di certificazione del biologico in atto nel nostro Paese e, quindi, non si riesce a comprendere la ragione di una siffatta normativa.
L’art. 8 dello schema di D.Lgs. de quo prevede in rubrica “… sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli organismi di controllo …” mentre i commi dell’articolo in esame chiaramente fanno riferimento a persone fisiche che svolgano funzioni di “… rappresentanza, amministrazione o direzione dell’organismo di controllo, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale …”.
La previsione di legge licenziata dal CdM – sul punto – soffre di evidente contraddittorietà ed ambiguità, senza percepire la complessità del processo di certificazione che si articola in tanti processi operativi in successione tra di loro.
La letterale applicazione dei commi dell’art. 8 rischia di comminare una molteplicità di sanzioni a fronte di un unico evento e/o fatti: omissivi o potestativi che siano.
I costi a fronte di sanzioni – per gli OO.d.c. – rischiano, così, di lievitare in maniera esponenziale.
L’art. 5, comma 2, dello schema di D.Lgs. approvato definisce come documento giustificativo una documentazione probante che sembrerebbe assommare anche i contenuti del certificato di conformità: documento, questo, palesemente non abrogato così come non risultano abrogati gli artt. 6 e 7 del D.M. 18321 del 09.08.2012.
Tutte le questioni qui poste, congiuntamente ai contributi offerti da altri soggetti interessati necessitano di un ampio confronto dei soci Federbio e, soprattutto, all’interno della sua Sezione Soci OO.d.c.
Si auspica che tale confronto possa essere fattivo, propositivo e scevro da ogni preconcetto nei confronti di tutti gli attori di questa mutazione epocale che andrà ad investire – nei prossimi mesi – il sistema dei controlli del biologico in Italia.