Suolo e Salute

Anno: 2021

DECRETO SOSTEGNI BIS, LE NUOVE MODIFICHE IN TEMA DI AGRICOLTURA

DECRETO SOSTEGNI BIS, LE NUOVE MODIFICHE IN TEMA DI AGRICOLTURA

A seguito del voto di fiducia espresso dalla Camera con 444 voti a favore, 51 contrari e nessun astenuto, il Decreto Sostegni bis – DL 73/2021 ha ora via libera, per passare proprio in questi giorni al vaglio del Senato per la conferma definitiva.

Il decreto pone in sé, modifiche piuttosto importanti in tema di agricoltura, con misure concrete e 2 miliardi di euro che verranno stanziati a vantaggio del settore.

Se entriamo nel dettaglio delle proposte e degli emendamenti approvati: scopriamo le aggiunte dei commi 15-bis e 15-ter di Michele L’Abbate, del Movimento5Stelle, all’articolo 68.

Nel primo comma citato, vengono messi a disposizione 15 milioni di euro per il 2021, al fine di potenziare le forme di agricoltura di tipo sostenibile; promuovere le filiere e i bio-distretti.

Il comma 15-ter prevede invece la copertura degli oneri, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per il 2021, allo scopo di utilizzare l’accantonamento relativo al MIPAAF.

Alberto Manca, collega di L’Abate, parte del Movimento, aggiunge invece l’articolo 68-bis: il cui comma 1 autorizza l’incremento di 500mila euro alla spesa per l’anno 2021 (prevista dall’art. 1 comma 521 della legge 150/2019), da utilizzare per sostenere le filiere agricole tramite soluzioni tecnologiche e progetti innovativi.

Questi sono finalizzati ad agevolare il contenimento dell’impatto ambientale e il fenomeno del cambiamento climatico; accrescere la capacità di resilienza di fronte ad altri possibili episodi di pandemia e ridurre i costi sostenuti dai produttori agricoli.

Susanna Cenni, del PD, integra il comma 3-bis all’art. 71. Questo dispone che la Regione Toscana possa destinare alcune economie di spesa agli interventi del Fondo di Solidarietà nazionale, per quelle imprese del settore olivicolo-oleario della provincia di Pisa, che hanno subìto i danni degli incendi avvenuti nel 2018.

Per quanto riguarda il settore zootecnico e gli incrementi dei costi di produzione vissuti negli ultimi anni a causa delle tensioni rispetto agli alimenti destinati al bestiame (sia a livello nazionale che internazionale): Maria Spena di Forza Italia, aggiunge i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all’art 68.

Il comma 2-bis dispone l’incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura per un importo pari a 5 milioni di euro per il 2021; al fine di erogare contributi per gli allevatori bovini.

Il collega Paolo Trancassini propone invece, con l’integrazione all’art.68 dei commi 15-septies e 15-octies, di prorogare fino al termine dello stato di emergenza la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali come Naspi, Dis-coll e Reddito di cittadinanza, di stipulare contratti con datori di lavoro del settore agricolo – non superiori a 30 giorni, ma comunque rinnovabili per altri 30 -, senza subire la perdita dei sussidi menzionati.

Agli oneri derivanti dalla suddetta proroga si provvede ai sensi dell’art. 77 del provvedimento in esame (comma 15-octies). Ne consegue per l’anno 2021, il riconoscimento del contributo a fondo perduto, per i professionisti in possesso dei requisiti necessari.

Di iniziativa del Governo è invece l’articolo 68-ter, disposto per riequilibrare le differenze finanziarie tra i territori regionali del Nord e Sud Italia. L’articolo, fornisce uno stanziamento di 92,7 milioni di euro a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per le annualità 2021/22.

Un ulteriore emendamento su iniziativa di Fasano, Cappellani e Gagliardi, aggiunge all’articolo 68 i commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies. Tali integrazioni, estendono a tutto il 2021 l’operatività del fondo nazionale agrumicolo, corrispondente a 5 milioni di euro.

Chiara Gagnarli del M5S ha dato l’avvio per l’art. 68-quater, che introduce un contributo a fondo perduto in favore dei piccoli birrifici che producono birra artigianale in misura pari a 0,23 euro a litro di birra complessivamente presa in carico, nel registro annuale di magazzino nell’anno 2020; sulla base dei dati riportati annualmente, nella dichiarazione riepilogativa presentata dagli stessi birrifici.

Tra le novità del Decreto, per quanto riguarda il settore agricolo, vi è inoltre l’aumento a 161 milioni di euro per l’anno 2021 del Fondo solidarietà nazionale, attribuito alle imprese agricole che hanno subito danni da gelate.

Per quanto riguarda il tema dell’occupazione: i lavoratori addetti agli agriturismi, verranno considerati lavoratori agricoli, così da rinforzare il rapporto di connessione tra l’agricoltura e le realtà agrituristiche. Verranno poi inserite misure agevolative per l’imprenditoria femminile, misure finora riservate ai soli giovani. Tra queste vi sono i mutui a tasso zero per gli investimenti e i contributi dello stesso tipo, a fondo perduto.

Coldiretti sottolinea fortemente significativo: l’aumento di 5 milioni del “fondo filiere”, per interventi destinati nell’anno 2021 agli allevatori di bovini; oltre allo stanziamento di 15 milioni di euro per il sostegno dei bio-distretti, ormai sempre più diffusi nelle differenti regioni d’Italia.

Laddove vi sono state difficoltà legate alla mancanza di liquidità, per le imprese agricole e della pesca, l’integrazione all’interno del Decreto giunge tramite: il fondo Ismea per la gestione delle garanzie.

È quindi ricco, il panorama delle modifiche apportate, nell’ambito del comparto agricolo. Restiamo ora in attesa del sì del Senato per la delibera definitiva.

 

Fonte: Terra e Vita

PRODUZIONE BIO: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1165

PRODUZIONE BIO: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1165

È stato pubblicato sulla piattaforma EUR-Lex il Regolamento di esecuzione della Commissione europea n. 2021/1165 applicabile in tutti gli Stati membri, che stabilisce attraverso 13 articoli, l’utilizzo di determinati prodotti e sostanze, all’interno della produzione biologica.

Il Regolamento è stato emesso in data 15 luglio 2021 e si applicherà a decorrere dal 1o gennaio 2022, fatta eccezione per l’articolo 5 e l’articolo 7 che si applicheranno a decorrere dal 1o gennaio 2024 (Articolo 13Entrata in vigore e applicazioni).

All’interno dell’Articolo 1, il tema affrontato è quello delle Sostanze attive in prodotti fitosanitari. L’articolo definisce che soltanto le sostanze attive elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/848, possono essere contenute in prodotti fitosanitari utilizzati nella produzione biologica, a patto che tali prodotti: a) siano stati autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); b) siano utilizzati in conformità delle condizioni d’uso specificate nelle autorizzazioni dei prodotti che li contengono, rilasciate dagli Stati membri; e c) siano utilizzati nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (8).

L’Articolo 2 entra nel merito dei Concimi, gli ammendanti e i nutrienti, definendo che soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 possono essere utilizzati nella produzione biologica: come concimi, ammendanti e nutrienti per il nutrimento dei vegetali, il miglioramento e l’arricchimento della lettiera, la coltivazione di alghe o l’ambiente di allevamento degli animali di acquacoltura, a condizione che siano conformi alle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e ad alcune altre particolari clausole.

L’Articolo 3 affronta il tema delle Materie prime per mangimi non biologiche, provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o materie prime per mangimi di origine microbica o minerale. Definisce che soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato III, parte A, del presente regolamento, possono essere utilizzati nella produzione biologica come materie prime di questa tipologia, a condizione che siano utilizzati in conformità ad alcune precise disposizioni.

All’interno dell’Articolo 4 il tema centrale sono gli Additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici. Il testo sottolinea che soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato III, parte B, del presente regolamento, possono essere utilizzati nella produzione biologica come additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici destinati all’alimentazione animale, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione.

L’Articolo 5 analizza i Prodotti per la pulizia e la disinfezione:
1) Consente l’utilizzo dei prodotti elencati nell’allegato IV, parte A, del presente regolamento, che possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli specchi d’acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale, a condizione che tali prodotti siano conformi a specifiche disposizioni.

2) Inoltre i prodotti elencati nell’allegato IV, parte B, del sopracitato regolamento possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un’azienda agricola, a condizione che tali prodotti siano conformi a specifiche disposizioni del diritto dell’Unione europea.

3) I prodotti elencati nell’allegato IV, parte C, del presente regolamento, possono essere sfruttati per la pulizia e la disinfezione negli impianti di trasformazione e magazzinaggio, a condizione che tali prodotti siano conformi alle disposizioni del diritto dell’Unione.

4) Infine, in attesa della loro inclusione nell’allegato IV, parti A, B o C, del presente regolamento, i prodotti per la pulizia e la disinfezione di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del sopracitato regolamento, che sono stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 o ai sensi del diritto nazionale prima della data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848, possono continuare a essere utilizzati se conformi alle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione.

L’Articolo 6 si focalizza sul tema degli Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici, affermando che soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato V, parte A, del presente regolamento, possono essere utilizzati come additivi alimentari, compresi gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari, e coadiuvanti tecnologici nella produzione di alimenti biologici trasformati, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione.

L’Articolo 7, dal titolo: Ingredienti agricoli non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati, evidenzia che unicamente gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell’allegato V, parte B, del presente regolamento, possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e con le disposizioni nazionali, basate sul diritto dell’Unione.

Nell’Articolo 8 l’argomento affrontato sono i Coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito. Solamente i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato V, parte C, del presente regolamento, possono essere utilizzati come coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito per alimenti e mangimi, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.

L’Articolo 9: Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione biologica di vino, determina che solo i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato V, parte D, del presente regolamento, possono essere utilizzati per la produzione e la conservazione dei prodotti vitivinicoli biologici di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione nei limiti di specifiche condizioni.

Nell’Articolo 10 è messa in evidenza la Procedura per la concessione di autorizzazioni specifiche per l’uso di prodotti e sostanze in talune zone di paesi terzi.
1) Qualora un’autorità di controllo o un organismo di controllo, riconosciuti ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, ritengano opportuno concedere un’autorizzazione specifica per l’uso di un prodotto o di una sostanza in una determinata zona al di fuori dell’Unione a causa delle condizioni specifiche indicate all’articolo 45, paragrafo 2, di tale regolamento, possono chiedere alla Commissione di effettuare una valutazione. A tale scopo, trasmettono alla Commissione un fascicolo in cui si descrivono il prodotto o la sostanza interessati, si espongono le ragioni di tale autorizzazione specifica e si illustra il motivo per cui i prodotti o le sostanze autorizzati ai sensi del presente regolamento non sono idonei all’uso a causa delle specifiche condizioni della zona pertinente.

2) La Commissione inoltra agli Stati membri la richiesta di cui al paragrafo 1 e pubblica tutte le richieste di questo tipo.

3) La Commissione autorizza il prodotto o la sostanza alla luce delle condizioni specifiche indicate nel fascicolo solo qualora la sua analisi concluda nel complesso che: a) tale autorizzazione specifica si giustifica nell’area interessata; b) il prodotto o la sostanza descritti nel fascicolo soddisfano i principi di cui al capo II, i criteri di cui all’articolo 24, paragrafo 3, e le condizioni fissate all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848; e c) l’uso del prodotto o della sostanza è conforme alle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare, per le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari, al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). Il prodotto o la sostanza autorizzati sono inseriti nell’allegato VI del presente regolamento.

4) Alla scadenza del periodo di due anni l’autorizzazione è rinnovata automaticamente per un ulteriore periodo di due anni, a condizione che non emergano nuovi elementi e nessuno Stato membro o autorità di controllo od organismo di controllo, sollevi obiezioni.

L’Articolo 11 definisce l’Abrogazione del regolamento (CE) n. 889/2008. Gli allegati VII e IX continuano tuttavia ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.

Infine l’Articolo 12 circoscrive alcune Disposizioni transitorie:
1) I prodotti per la pulizia e la disinfezione elencati nell’allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008 possono continuare a essere utilizzati fino al 31 dicembre 2023 per la pulizia e la disinfezione degli specchi d’acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale, alle condizioni di cui all’allegato IV, parte D, del presente regolamento.

2) Gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 889/2008 possono continuare a essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati fino al 31 dicembre 2023. Gli alimenti biologici trasformati, prodotti prima del 1o gennaio 2024 con tali ingredienti agricoli non biologici, potranno essere immessi sul mercato dopo tale data fino a esaurimento delle scorte.

3) I documenti giustificativi rilasciati in conformità dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008 prima del 1o gennaio 2022, rimangono validi fino alla fine del periodo di validità ma non oltre il 31 dicembre 2022.
I documenti giustificativi rilasciati in conformità dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008 prima del 1o gennaio 2022, rimangono validi fino alla fine del periodo di validità ma non oltre il 31 dicembre 2022.

Fonte: Ruminantia

FRANCIA E SPAGNA: LA CORSA VERSO IL BIOLOGICO

FRANCIA E SPAGNA: LA CORSA VERSO IL BIOLOGICO

Sono incoraggianti i dati relativi all’anno 2020, presentati da Agence Bio – Agenzia per lo sviluppo e la promozione dell’agricoltura biologica in Francia e da Louis Planas, ministro dell’agricoltura, della pesca e dell’alimentazione in Spagna.

Entrambe le nazioni dell’Unione Europea, riportano un quadro generale positivo, che presenta una crescita del settore biologico regolare e certamente proiettata verso l’obiettivo del 25% dei terreni agricoli coltivati a bio, entro il 2030.

La Spagna ha registrato negli ultimi 5 anni, una tendenza di crescita media annua della superficie bio del 4,8%; raggiungendo una SAU del 10% distribuita maggiormente tra le regioni dell’Andalusia, della Catalogna e di Castiglia-La Mancia.

La Francia presenta numeri similari: nel 2020 ha infatti raggiunto il 9,5% della SAU totale (2,55 milioni di ettari coltivati a bio), raddoppiando letteralmente, negli ultimi 5 anni, la superficie in biologico e integrando circa 250.000 ettari supplementari ogni anno.

 

Per quanto riguarda la tipologia delle colture biologiche nel paese spagnolo, le principali per estensione sono rappresentate da: oliveti, vigneti, cereali per la produzione di grano e coinvolgono pascoli permanenti (pari a 1,27 milioni di ettari), colture permanenti (662,423 ettari) e seminativi (502.075 ettari).

In Francia, le colture foraggere – destinate all’alimentazione del bestiame – occupano oltre il 60% della coltivazione biologica; le altre coltivazioni prevalenti sono invece: cereali, semi oleosi, legumi e vite.

Notevole in entrambi gli stati, è l’incremento del numero di operatori nel settore.

In Spagna la crescita è stata registrata in quasi tutte le categorie: dai produttori agricoli, ai commercianti, all’industria di trasformazione. Gli agricoltori sono cresciuti negli ultimi 5 anni, circa il 6% ogni anno; i commercianti di prodotti biologici circa il 20% e le industrie hanno assistito a una crescita media annua dell’11%.

Queste ultime, raggruppano due tipologie di trasformazione: una legata alla produzione vegetale e l’altra alla produzione animale. In totale, le industrie di trasformazione spagnole registrate hanno raggiunto le 10.395 (8.944 di tipo vegetale, 1.451 di tipo animale).

Secondo i dati presentati da Agence Bio, in Francia invece nel 2020, le aziende agricole sono aumentate di 5.994 unità nel complesso, rappresentano il 18% dell’impiego nel settore agricolo – e le imprese coinvolte nel comparto di 2.704 unità. Per un totale di 200.000 impieghi diretti a tempo pieno, all’interno della filiera biologica.

Per quanto riguarda l’origine dei prodotti bio consumati nello stato francese (consumo che corrisponde al 6,5% della spesa alimentare domestica nell’anno 2020): due terzi hanno provenienza esclusivamente nazionale – si parla di vini, uova, prodotti lattiero-caseari, carni e legumi –, si parla del 67% dei prodotti; il restante 18% deriva dall’Unione europea e un ultimo 15% ha origine alternativa.

In Spagna, la produzione animale è rimasta all’incirca stabile, mentre l’acquacoltura bio ha registrato una crescita sostenuta che ha raggiunto quasi 7.480 tonnellate di produzione.

Il numero di realtà imprenditoriali dedicate a carne ovina e caprina è invece diminuito, bilanciato da quello di aziende dedicate all’allevamento di polli, conigli, latte di pecora e capra, che ha realizzato un aumento.

Il numero di capi di bestiame è cresciuto nel caso di suini, pecore, capre e bovini da latte. Pollame da carne e galline ovaiole.

Le imprese specializzate in acquacoltura bio, sono aumentate da 61 a 174, variazione dovuta principalmente a un passaggio dalla certificazione di gruppo a quella individuale per uno dei produttori coinvolti.

Entrambi gli stati presentano pertanto numeri significativi, artefici di un panorama promettente che annuncia una vera e propria corsa verso il consolidamento e l’espansione del comparto biologico.

 

Fonte: Sinab

AGRICOLTURA BIOLOGICA RIGENERATIVA: IL PRIMO CENTRO EUROPEO, NASCERÀ A PARMA

AGRICOLTURA BIOLOGICA RIGENERATIVA: IL PRIMO CENTRO EUROPEO, NASCERÀ A PARMA

Nascerà alle porte di Parma, il primo avamposto europeo del Rodale Institute, realtà con base in Pennsylvania, pioniera già dagli anni ’70, in materia di agricoltura rigenerativa.

La partnership è stata annunciata pochi giorni fa, in occasione della Green Week di Parma, Festival dedicato alla Green Economy.

Il Davines Group – Rodale Institute European Regenerative Organic Center, sarà il primo centro internazionale di formazione e ricerca in materia e avrà luogo nel Davines village: villaggio completamente carbon neutral con all’interno una superficie agricola biologica rigenerativa, un centro di ricerca e formazione, un orto scientifico e tantissimo altro.

Ma cosa si intende per agricoltura rigenerativa?

Già dagli anni ’80, la definizione attribuita dal Rodale Institute indica un tipo di agricoltura che permette al terreno di assorbire carbonio. Questa influirà positivamente sul cambiamento climatico e sarà favorevole per la salute dei suoli, dell’aria e dell’acqua.

Il Centro di Parma, concentrerà la propria attenzione nella ricerca e formazione di aziende agricole europee di piccola e media dimensione, attive nella coltivazione per il campo nutrizionale e cosmetico. Sosterrà inoltre gli agricoltori all’interno della regione e focalizzerà l’attenzione sulla gestione biologica nel clima mediterraneo.

L’intento è quello di creare un catalizzatore europeo e italiano per il cambiamento, che incentivi gli studi sulla sostenibilità e le pratiche di agricoltura rigenerativa, così come è avvenuto negli Stati Uniti fin dalla fondazione del Rodale Institute negli anni ’40. In America infatti, il comparto biologico è cresciuto a tal punto da raggiungere i 60 miliardi di dollari.

Indirizzare il movimento del biologico oltre l’ambito alimentare, è un altro degli scopi della partnership, che intende stimolare l’impatto nell’ambito della cosmesi e della cura personale; ambito di specializzazione del Rodale Institute.

L’agricoltura biologica rigenerativa, come può influenzare la catena di approvvigionamento dei prodotti dedicati alla cura della persona? E come potrà conciliare al contempo, la lotta per la mitigazione del cambiamento climatico?

Questi gli interrogativi che muoveranno i ricercatori del Centro nell’indagine, che effettueranno in collaborazione con il team di Ricerca & Sviluppo Davines.

Fonte: Metro news

PIANO D’AZIONE EUROPEO PER IL BIOLOGICO: LE PROSSIME TAPPE, SECONDO COPA E COGECA

PIANO D’AZIONE EUROPEO PER IL BIOLOGICO: LE PROSSIME TAPPE, SECONDO COPA E COGECA

Si intitola: Parere del Copa-Cogeca su “Un piano d’azione per lo sviluppo della produzione biologica, il documento stilato dalle associazioni degli agricoltori e delle cooperative agricole dell’Unione europea, a posteriori della presentazione nel mese di marzo, del Piano d’Azione europeo per il biologico.

Il testo, che analizza le prossime tappe del Piano suddivise nei tre assi strategici individuati, esprime il punto di vista di Copa e Cogeca, scendendo nel dettaglio di azioni e obiettivi alternativi concretiche non solo tutelino il mondo agricoloma rendano raggiungibile l’obiettivo del 25% di superficie coltivata a bio entro il 2030, presentato all’interno della strategia “Dal produttore al consumatore”.

Tra i punti contemplati dal Piano d’Azione, è presente la questione su come stimolare la domanda e tuttavia garantire la fiducia dei consumatori.

Certamente attraverso una politica di promozione, rispondono Copa e Cogeca, anche al di là della propria quota di mercatoDi promozione dell’agricoltura biologica e del suo logo UEfacendo però attenzione a fare in modo che lo sviluppo del mercato europeoriesca a gestire l’arrivo di una concorrenza in aumento da parte di prodotti extra europei.

La difficoltà di rifornimento di mangimi biologici europei, per quanto riguarda l’allevamentoè un altro nodo cruciale che impedisce la transizioneL’80% di tutti i panelli biologici importati, arriva infatti dalla Cina.

Se vogliamo supportare la conversione dal settore zootecnico convenzionalea quello biologico, vi è la necessità – affermano le associazioni – di aumentare la produzione di mangimi proteici biologici in Europa e di garantirne la qualità. Questo ridurrebbe la dipendenza dell’UE dalle importazioni extracomunitarie oltre a favorire opportunità inedite e interessanti.

Al fine di tutelare la qualitàgli agricoltori devono poter fare affidamento sulle strumentazioni giusteper proteggere le colture e gli stessi raccolti dai cambiamenti ambientali. Sarà dunque necessario, un incremento della ricerca in campo agricolo e dell’innovazione e un continuo aggiornamento in materia di sementi e di tecniche per la protezione delle piante.

Come sviluppare l’acquacoltura biologica, è un altro degli interrogativi a cui cercano di dare risposta le associazioni all’interno dello studio; poiché anche in questo settore, le importazioni di prodotti ittici da paesi extra europei sono molto significative. L’urgenza è quindi quella di ricevereda parte dei legislatoriun sostegno chiaro, destinato ai piscicoltori biologici presenti in Europa.

 

Fonte: Sinab

NUOVA PAC: RAGGIUNTO L’ACCORDO PROVVISORIO, EMERGE LO SCONTENTO DI AMBIENTALISTI E AGRICOLTORI BIOLOGICI

NUOVA PAC: RAGGIUNTO L’ACCORDO PROVVISORIO, EMERGE LO SCONTENTO DI AMBIENTALISTI E AGRICOLTORI BIOLOGICI

Sono contrastanti le reazioni generate dall’esito dell’intesa per la formulazione della nuova PAC europea, che andrà in vigore nel 2023.

L’accordo, non ancora definitivo, è stato raggiunto per collaborazione della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo. Parlamento, che dovrà accordare una conferma finale affinché l’intesa diventi ufficiale.

Il Ministro italiano delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, ha espresso sostegno e soddisfazione, rispetto agli esiti e ad alcune conquiste realizzate all’interno della nuova PAC; dello stesso parere si è manifestata Julia Klöckner, ministra tedesca, condividendo il sicuro apporto di miglioramento, da parte dei nuovi standard raggiunti in tema ambientale, all’interno dell’accordo.

Meno entusiasta è stato il fronte ambientalista, che sottolinea una distanza minima della nuova proposta di PAC, rispetto ai modelli precedenti, su temi cruciali quali: le facilitazioni destinate all’agricoltura intensiva a discapito delle piccole realtà, che tentano un’impronta agricola sostenibile, portata avanti a fatica.

L’accordo non rende giustizia all’urgente necessità di agire nella crisi ecologica e in agricoltura, afferma il Presidente dell’organizzazione per la conversazione della natura, J.A.Krüger.

Sono di idea similare, gli europarlamentari Verdi, speranzosi in un marcia indietro del Parlamento, rispetto all’ok finale sull’accordo. Questi denunciano uno slegamento tra il perseguimento degli obiettivi del Green Deal e un terzo del bilancio dell’UE della nuova PAC, per quanto riguarda il minor uso di pesticidi, la tutela della biodiversità e altre misure necessarie.

Già a partire dalla creazione degli Ecoschemi, l’architettura verde della nuova PAC si rivela un’operazione di greenwashing: in cui le azioni green legate alla protezione dell’ambiente, vengono snaturate nei contenuti e marginalizzate, sottolinea Eleonora Evi, parte del gruppo dei Verdi.

A proposito degli Ecoschemi, gli agricoltori biologici denunciano l’impossibilità per la loro attività di accedere a tutte le tipologie previste, come invece accade per le altre aziende agricole.

Inoltre, la natura volontaria degli ultimi regolamenti biologici introdotti, fa sì che la loro applicazione, sia determinata dal modo in cui, gli Stati membri, definiranno le misure dei regolamenti a livello nazionale.

 

Fonte: Cambia la terra