Il DM n.15692 del 20 dicembre 2013 riporta le “Disposizioni per l’adozione di un elenco di “non conformità” riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013”.Il decreto riporta una serie di definizioni rispetto al mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura biologica, nonché i relativi compiti che l’Organismo di Controllo è tenuto ad assumere in tali frangenti.
Nello specifico, il DM riporta le definizioni qui riassunte:
Non conformità: mancato rispetto delle disposizioni normative. Le non conformità a loro volta sono distinte in:
inosservanza: inadempienza lieve che non compromette la conformità della produzione, per le quali è prevista da parte dell’Organismo di Controllo di riferimento l’applicazione di una diffida. Il DM specifica inoltre le modalità di trattamento di tale non conformità.
irregolarità: inadempienza che invece compromette la qualificazione dei prodotti, senza tuttavia incidere sulla conformità del processo di produzione. Tale non conformità prevede, al contrario dell’inosservanza, la soppressione delle indicazioni biologiche, ovverosia il divieto, da parte dell’operatore, di riportare nell’etichettatura e nel prodotto indicazioni riferite al metodo di produzione biologica. Anche in questo caso, il DM specifica le modalità di gestione della non conformità da parte dell’OdC.
infrazione: inadempienza sostanziale che compromette la conformità del processo di produzione e che pertanto determina una variazione dello status aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell’operatore. In conseguenza di un’infrazione, è prevista da parte dell’OdC la procedura di sospensione della certificazione (riguardante una o più attività, una o più attività produttive o l’intera azienda a seconda dei casi) o ll’esclusione dell’operatore dal sistema di controllo. In quest’ultimo caso, l’OdC è tenuto a ritirare il documento giustificativo e ad avviare la procedura di cancellazione dall’elenco degli operatori biologici. L’esclusione può comportare anche la soppressione delle indicazioni di prodotti già immessi sul mercato. L’operatore può aderire nuovamente al sistema di controllo solo previa rimozione della non conformità all’origine della soppressione.
Il DM illustra anche le modalità di ritorno in conversione, modalità e termini di gestione della non conformità, aree di non conformità e relative misure che l’OdC è tenuto ad adottare, nonché le modalità di comunicazione delle non conformità. Il Decreto specifica altresì l’obbligo da parte dell’OdC di prevedere la soppressione cautelativa nei casi di non conformità e le misure da adottare in caso di mancato adempimento e reiterazione.
Il testo completo del DM è disponibile a questo link.
Fonte: Sinab