Rispondendo in Aula a quattro diverse interrogazioni riguardanti i controlli su origine e lavorazioni delle carni suine e di tutta la filiera agroalimentare italiana, il viceministro Olivero ha illustrato le caratteristiche del Regolamento di esecuzione n. 1337/2013 in vigore dal 1 aprile 2015. Oltre a consentire di indicare volontariamente eventuali ulteriori informazioni riguardanti la provenienza della carne, il provvedimento consente di utilizzare il termine “origine” esclusivamente per gli animali nati, allevati e macellati nello stesso Paese. In dettaglio, per ovini e caprini sarà possibile l’indicazione “allevato in Italia” solo se l’animale è stato allevato negli ultimi 6 mesi in Italia o se è stato macellato prima dei sei mesi trascorrendo l’intero periodo di allevamento in Italia. Nel caso del pollame, il tempo si riduce a un mese mentre per i suini il limite è stabilito a 4 mesi, o se l’animale è giunto in Italia con un peso inferiore ai 30 kg ed è stato macellato ad un peso superiore agli 80 kg o, in caso di macellazione per animali di peso inferiore agli 80 kg, se ha trascorso l’intero periodo di allevamento in Italia. Olivero ha voluto ricordar einoltre che ben il 70% dell’intera produzione suinicola italiana già produce carne nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni dei disciplinari di DOP e IGP.
Fonte: Ass.Nazionale Medici Veterinari Italiani
“Allevato in Italia”: Olivero illustra il Reg. 1337/2013
18 Settembre 2014
Zootecnia e allevamento
admin
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