Facendo seguito all’entrata in vigore dal 01/01/2014 del Reg. di esecuzione UE n.392/2013 s.m.i sono stati modificati alcuni adempimenti a carico degli Operatori assoggettati al controllo delle produzioni biologiche relativamente ai seguenti argomenti:
Fascicolo di controllo: a partire dsl 01/01/2014 gli Operatori si devono impegnare a costituire e aggiornare un “fascicolo di controllo” , ovvero l’insieme delle informazioni e dei documenti trasmessi, ai fini del sistema di controllo, alle autorità competenti dello Stato membro o alle autorità e agli organismi di controllo da un operatore soggetto al sistema di controllo di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 834/2007, ivi comprese tutte le pertinenti informazioni e i documenti relativi a tale operatore, o alle attività di tale operatore, di cui dispongano le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo, ad eccezione di informazioni o documenti che non hanno incidenza sul funzionamento del sistema di controllo;
Dichiarazione integrativa alla Notifica di cui all’art.63 del Reg CE 889/2008: la relazione tecnica comprendente l’assunzione d’impegno da parte degli Operatori a rispettare le normative vigenti in materia di Agricoltura Biologica deve essere riformulata accettando esplicitamente di:
– accettare, qualora l’operatore e/o gli appaltatori di tale operatore siano controllati da autorità o organismi di controllo differenti, conformemente al sistema di controllo istituito dallo Stato membro in questione, lo scambio di informazioni fra tali autorità od organismi;
– accettare, qualora l’operatore e/o gli appaltatori di tale operatore cambino autorità od organismo di controllo, la trasmissione del proprio fascicolo di controllo all’autorità o all’organismo di controllo successivo;
– accettare, qualora l’operatore si ritiri dal sistema di controllo, di informare quanto prima l’autorità competente e l’autorità o l’organismo di controllo;
– accettare, qualora l’operatore si ritiri dal sistema di controllo, che il fascicolo di controllo sia conservato per un periodo di almeno cinque anni;
– accettare di informare quanto prima le competenti autorità di controllo o le autorità/organismi di controllo di qualsiasi irregolarità o infrazione riguardante la qualificazione biologica del loro prodotto o dei prodotti biologici ricevuti da altri operatori o appaltatori;
Suolo e Salute srl a tal proposito ha predisposto dei nuovi modelli di Dichiarazione Integrativa alla Notifica da sottoscrivere, (scaricabili dal nostro sito in questa sezione) che vanno ad integrare/sostituire quelli precedentemente sottoscritti. Tali modelli possono essere richiesti anche alle Direzioni Regionali Competenti di Suolo e Salute e saranno oggetto di verifica da parte degli ispettori durante le prossime verifiche ispettive.