Suolo e Salute

Autore: admin

Catania soddisfatto per l’approvazione del decreto sugli ortofrutticoli di quarta gamma

“Sono particolarmente soddisfatto dell’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni, sul decreto per la disciplina del commercio dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, che assicura da una parte la garanzia della sicurezza alimentare ai consumatori, dall’altra la certezza giuridica agli operatori di questo importante segmento dell’agroalimentare italiano, per il quale la nostra industria è leader in Europa”.
Si è espresso in questi termini il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Mario Catania commentando l’intesa raggiunta per dare pratica attuazione alla legge 13 maggio 2011 n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, ovvero quelli pronti per il consumo. Il provvedimento stabilisce i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari che devono essere rispettati durante la lavorazione dei prodotti, il loro confezionamento, la successiva conservazione e distribuzione, oltre alle informazioni minime che devono essere riportate sulle confezioni, inserendo inoltre l’obbligo dell’utilizzo di imballaggi ecocompatibili.
Fonte: Mipaaf, AIOL

Nuove tutele per l’olio extravergine d’oliva

E’ stata approvato subito prima della pausa natalizia il disegno di legge sulla tracciabilità dell’olio extravergine d’oliva, sul filo di lana prima dello scioglimento delle Camere. La legge prevede una serie di indicazioni circa visibilità, leggibilità e distinguibilità delle etichette e dell’origine degli oli, al fine di ridurre il più possibile le indicazioni volutamente ambigue o fuorvianti che possono disorientare il consumatore. Sono poi espressamente vietati riferimenti geografici non corrispondenti alle effettive zone di produzione o omissioni riguardo la provenienza delle olive. Stretta anche sull’uso dei marchi di impresa, che a loro volta non possono essere ingannevoli.
La legge inoltre contempla una serie di criteri cui gli assaggiatori dovranno attenersi nella verifica delle qualità organolettiche degli oli d’oliva vergini: scelta e utilizzo degli utensili, criteri di selezione dei campioni etc.
Per quanto riguarda conservazione e consumo nei pubblici esercizi, vengono fissati dei criteri a tutela della corretta conservazione del prodotto e delle sue proprietà (non sarà più possibile conservare un olio dopo i 18 mesi dall’imbottigliamento né consumare l’olio in contenitori privi di chiusura). In aggiunta, viene stabilita una serie di criteri ulteriori di tutela riguardo il mercato degli oli e le importazioni, limitando ad una all’anno le vendite sottocosto e introducendo pene più severe nel caso di contraffazione o adulterazione dei prodotti.
“La qualità dell’olio italiano da oggi in poi sarà tutelata da una legge che garantisce provenienza e marchi del nostro oro giallo”, ha dichiarato Paolo Russo, presidente della commissione Agricoltura che ha definitivamente licenziato la legge in questione. “Il messaggio che il Parlamento ha voluto lanciare – ha continuato Russo– è chiaro ed univoco. I prodotti che fanno della qualità italiana una bandiera rappresentano un contesto che va ben oltre quello meramente produttivo. Sono l’emblema di territori e paesaggi, di tradizioni culturali ed agroalimentari che si tramandano da generazioni e che sono nel dna del nostro Belpaese”.
Fonte: AIOL

A Viterbo un convegno su nutraceutica e fitoterapia in allevamento

Venerdì 18 gennaio presso l’Aula Magna dell’ex Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi della Tuscia (VT) si terrà il convegno “Nutraceutica e fitoterapia nell’allevamento biologico e convenzionale degli animali di interesse zootecnico”. L’incontro è organizzato dal DAFNE, il Dipartimento di scienze e tecnologie per l’Agricoltura, le Foreste, la Natura e l’Energia dell’ateneo laziale, ed ha l’intento di illustrare i due progetti del MIPAAF Albo e Nutrifitobio. Quest’ultimo in particolare è dedicato allo studio della valenza nutrizionale e all’ottimizzazione di pratiche di impiego di derivati vegetali nell’alimentazione di ruminanti in produzione biologica, e viene condotto dal DAFNE in partnership con l’ Istituto di Zootecnica, Facoltà di Agraria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.
Il programma prevede l’intervento di diversi esperti del settore provenienti dai due atenei, oltre a liberi professionisti ed esperti dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle nRegioni Lazio e Toscana. In particolare verranno analizzati gli esiti delle sperimentazioni di estratti vegetali per finalità nutraceutiche nella zootecnia biologica e gli effetti sul sistema immunitario degli animali, insieme alle le possibili interazioni dei principi attivi con l’ecosistema digestivo dei ruminanti e dei monogastrici. Per informazioni Tel. 0761.357444 – e-mail: ronchi@unitus.it
Fonte: Sinab

Finalmente il vino bio!

Finalmente il vino bio!

A oltre venti anni dalla prima regolamentazione dell’agricoltura biologica in Europa con il Reg. CEE 2092/91, l ‘otto marzo di quest’anno è  stato finalmente pubblicato il Regolamento di Esecuzione UE n. 203/2012, che modifica il Regolamento CE 889/2008 e introduce le norme per la produzione del vino biologico.

Dalla campagna vitivinicola 2012 si potrà  dunque associare alla denominazione di vendita del vino la qualifica “biologico” e soprattutto si potrà  apporre nelle etichette l’eurofoglia, il logo europeo che contraddistingue tutti i prodotti biologici.
I vini ottenuti entro il 31/07/2012 potranno essere commercializzati fino ad esaurimento scorte come “vini ottenuti da uve biologiche” senza recare in etichetta il “logo biologico dell’UE” o in alternativa essere riconosciuti in modo retroattivo come “vini biologici”.
L’Operatore che intende commercializzare il vino ottenuto prima del 31/07/2012 con la qualifica di “vino biologico” potrà  farlo a patto che possa dimostrare la conformità  del prodotto al Reg. CE 834/2007 solo a partire dal 01/08/2012, data in cui il Reg. UE n. 203/2012 diventa applicabile , e seguendo la procedura di seguito descritta:Invio documentazione alla Direzione Regionale: l’operatore dovrà compilare ed inviare alla Direzione Regionale di competenza la “Dichiarazione di conformità al Reg. CE 834/07 di vino ottenuto prima del 31.07.2012” utilizzando il modulo RQ 16.27 sottoscritto dal responsabile dell’azienda.
Qualora la materia prima utilizzata per la produzione di vino sia di origine extra aziendale, l’operatore deve allegare, alla dichiarazione di conformità di cui sopra, anche il documento giustificativo o il documento di transazione attestante la qualifica di materia prima biologica emessi dall’OdC del fornitore.
Qualora invece i processi di vinificazione siano stati delegati a terzi operatori controllati, l’azienda deve allegare il documento giustificativo dell’operatore terzo che attesti la qualifica di “biologico” per la produzione di vino o in alternativa la dichiarazione di conformità del processo di vinificazione emessi dall’Organismo di Controllo terzo.
Nel caso in cui l’Operatore voglia commercializzare una parte o l’intera totalità del prodotto dichiarato nel modulo di cui sopra con etichetta destinata al consumatore finale, la Dichiarazione dovrà essere accompagnata dal Modulo di richiesta approvazione etichetta (RQ16.14).Obblighi per l’operatore: qualora i controlli effettuati da Suolo e Salute a seguito dell’invio della documentazione richiesta diano esito positivo, l’emissione del nuovo Documento Giustificativo e eventualmente dell’Approvazione Etichetta obbliga l’Operatore a conservare le registrazioni documentali a supporto della conformità al Reg. CE 834/07 per un periodo minimo di 5 anni dopo l’immissione sul mercato dei vini ottenuti da uve biologiche, nei quali siano riportate almeno le quantità in litri per tipologia di vino e di annata.
Sulle fatture e documenti accompagnatori dei vini che hanno ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo della qualifica di “vino biologico”, l’Operatore dovrà riportare i riferimenti al nuovo Documento Giustificativo e specificare la qualifica di biologico nella denominazione di vendita del prodotto.

Tra le novità  di maggiore interesse, il nuovo Regolamento fissa il tenore massimo di solfiti per i vini rossi a 100 mg/L (150 mg/L per il vino convenzionale), per i vini bianchi e rosè  a 150 mg/L (200 mg/L per il vino convenzionale), con un differenziale di 30 mg/L quando il tenore zuccherino residuo è superiore a 2 g/L, mentre per tutte le altre tipologie di vino il tenore  è  ridotto di 30 mg/L rispetto ai limiti fissati nel convenzionale.
Inoltre il Reg.203/2012 vieta le tecniche di desolforazione con procedimenti fisici, la parziale concentrazione a freddo, il trattamento di elettrodialisi e il trattamento con scambiatori cationici per garantire la stabilizzazione tartarica del vino, la dealcolizzazione parziale del vino;
Alcune tecniche invece vengono autorizzate solo a specifiche condizioni: il trattamento termico a condizione che non si superino i 70°C, la centrifugazione e la filtrazione con o senza i materiali filtranti inerti a condizione che le dimensione dei pori non siano inferiori a 0,2 micron.
Tali divieti e limitazioni pregiudicano dunque l’utilizzo nel processo di trasformazione dei mosti rettificati concentrati (MCR) e dei mosti concentrati (MC) ottenuti per desolforazione e con T°> 70°C, mentre  è  consentito l’utilizzo di MCR e MC che non derivino da mosti muti e ottenuti a partire da mosti freschi refrigerati.
Infine i trattamenti termici, l’impiego di resine a scambio ionico e l’osmosi inversa sono pratiche per il momento ammesse dal Reg. UE 203/2012 ma il loro utilizzo sarà  ridiscusso entro il 1° Agosto 2015 allo scopo di una graduale eliminazione.
Il nuovo Regolamento inserisce nel Reg.CE 889/2008 l’allegato VIII bis che disciplina i prodotti e le sostanze utilizzate nel processo di vinificazione, autorizzando per quanto riguarda gli ingredienti e i coadiuvanti di processo, quelli di origine naturale con la raccomandazione di preferire l’origine biologica (ad esempio nel caso dei lieviti, tannini, ovoalbumina e delle proteine vegetali), e limitando invece quelli di sintesi.
Il nuovo Reg. UE n. 203/2012 e le procedure di Suolo e Salute per il riconoscimento retroattivo della qualifica “biologico” si applicano anche agli aceti di vino, all’Aceto Balsamico di Modena IGP e ai condimenti derivati dal processo di trasformazione delle uve.
Per ulteriori informazioni tecniche e di dettaglio maggiore si rimanda al testo integrale del Reg. UE n. 203/2012 disponibile sul sito di Suolo e Salute e si ricorda che Suolo e Salute rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Per informazioni:
Direzione Tecnica di Suolo e Salute
direzione@suoloesalute.it

Regolamento UE 203/2012
Richiesta approvazione etichetta
Dichiarazione conformità vino
Limiti consentiti solforosa