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Autore: admin

Finalmente il vino bio!

Finalmente il vino bio!

A oltre venti anni dalla prima regolamentazione dell’agricoltura biologica in Europa con il Reg. CEE 2092/91, l ‘otto marzo di quest’anno è  stato finalmente pubblicato il Regolamento di Esecuzione UE n. 203/2012, che modifica il Regolamento CE 889/2008 e introduce le norme per la produzione del vino biologico.

Dalla campagna vitivinicola 2012 si potrà  dunque associare alla denominazione di vendita del vino la qualifica “biologico” e soprattutto si potrà  apporre nelle etichette l’eurofoglia, il logo europeo che contraddistingue tutti i prodotti biologici.
I vini ottenuti entro il 31/07/2012 potranno essere commercializzati fino ad esaurimento scorte come “vini ottenuti da uve biologiche” senza recare in etichetta il “logo biologico dell’UE” o in alternativa essere riconosciuti in modo retroattivo come “vini biologici”.
L’Operatore che intende commercializzare il vino ottenuto prima del 31/07/2012 con la qualifica di “vino biologico” potrà  farlo a patto che possa dimostrare la conformità  del prodotto al Reg. CE 834/2007 solo a partire dal 01/08/2012, data in cui il Reg. UE n. 203/2012 diventa applicabile , e seguendo la procedura di seguito descritta:Invio documentazione alla Direzione Regionale: l’operatore dovrà compilare ed inviare alla Direzione Regionale di competenza la “Dichiarazione di conformità al Reg. CE 834/07 di vino ottenuto prima del 31.07.2012” utilizzando il modulo RQ 16.27 sottoscritto dal responsabile dell’azienda.
Qualora la materia prima utilizzata per la produzione di vino sia di origine extra aziendale, l’operatore deve allegare, alla dichiarazione di conformità di cui sopra, anche il documento giustificativo o il documento di transazione attestante la qualifica di materia prima biologica emessi dall’OdC del fornitore.
Qualora invece i processi di vinificazione siano stati delegati a terzi operatori controllati, l’azienda deve allegare il documento giustificativo dell’operatore terzo che attesti la qualifica di “biologico” per la produzione di vino o in alternativa la dichiarazione di conformità del processo di vinificazione emessi dall’Organismo di Controllo terzo.
Nel caso in cui l’Operatore voglia commercializzare una parte o l’intera totalità del prodotto dichiarato nel modulo di cui sopra con etichetta destinata al consumatore finale, la Dichiarazione dovrà essere accompagnata dal Modulo di richiesta approvazione etichetta (RQ16.14).Obblighi per l’operatore: qualora i controlli effettuati da Suolo e Salute a seguito dell’invio della documentazione richiesta diano esito positivo, l’emissione del nuovo Documento Giustificativo e eventualmente dell’Approvazione Etichetta obbliga l’Operatore a conservare le registrazioni documentali a supporto della conformità al Reg. CE 834/07 per un periodo minimo di 5 anni dopo l’immissione sul mercato dei vini ottenuti da uve biologiche, nei quali siano riportate almeno le quantità in litri per tipologia di vino e di annata.
Sulle fatture e documenti accompagnatori dei vini che hanno ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo della qualifica di “vino biologico”, l’Operatore dovrà riportare i riferimenti al nuovo Documento Giustificativo e specificare la qualifica di biologico nella denominazione di vendita del prodotto.

Tra le novità  di maggiore interesse, il nuovo Regolamento fissa il tenore massimo di solfiti per i vini rossi a 100 mg/L (150 mg/L per il vino convenzionale), per i vini bianchi e rosè  a 150 mg/L (200 mg/L per il vino convenzionale), con un differenziale di 30 mg/L quando il tenore zuccherino residuo è superiore a 2 g/L, mentre per tutte le altre tipologie di vino il tenore  è  ridotto di 30 mg/L rispetto ai limiti fissati nel convenzionale.
Inoltre il Reg.203/2012 vieta le tecniche di desolforazione con procedimenti fisici, la parziale concentrazione a freddo, il trattamento di elettrodialisi e il trattamento con scambiatori cationici per garantire la stabilizzazione tartarica del vino, la dealcolizzazione parziale del vino;
Alcune tecniche invece vengono autorizzate solo a specifiche condizioni: il trattamento termico a condizione che non si superino i 70°C, la centrifugazione e la filtrazione con o senza i materiali filtranti inerti a condizione che le dimensione dei pori non siano inferiori a 0,2 micron.
Tali divieti e limitazioni pregiudicano dunque l’utilizzo nel processo di trasformazione dei mosti rettificati concentrati (MCR) e dei mosti concentrati (MC) ottenuti per desolforazione e con T°> 70°C, mentre  è  consentito l’utilizzo di MCR e MC che non derivino da mosti muti e ottenuti a partire da mosti freschi refrigerati.
Infine i trattamenti termici, l’impiego di resine a scambio ionico e l’osmosi inversa sono pratiche per il momento ammesse dal Reg. UE 203/2012 ma il loro utilizzo sarà  ridiscusso entro il 1° Agosto 2015 allo scopo di una graduale eliminazione.
Il nuovo Regolamento inserisce nel Reg.CE 889/2008 l’allegato VIII bis che disciplina i prodotti e le sostanze utilizzate nel processo di vinificazione, autorizzando per quanto riguarda gli ingredienti e i coadiuvanti di processo, quelli di origine naturale con la raccomandazione di preferire l’origine biologica (ad esempio nel caso dei lieviti, tannini, ovoalbumina e delle proteine vegetali), e limitando invece quelli di sintesi.
Il nuovo Reg. UE n. 203/2012 e le procedure di Suolo e Salute per il riconoscimento retroattivo della qualifica “biologico” si applicano anche agli aceti di vino, all’Aceto Balsamico di Modena IGP e ai condimenti derivati dal processo di trasformazione delle uve.
Per ulteriori informazioni tecniche e di dettaglio maggiore si rimanda al testo integrale del Reg. UE n. 203/2012 disponibile sul sito di Suolo e Salute e si ricorda che Suolo e Salute rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Per informazioni:
Direzione Tecnica di Suolo e Salute
direzione@suoloesalute.it

Regolamento UE 203/2012
Richiesta approvazione etichetta
Dichiarazione conformità vino
Limiti consentiti solforosa