A partire dal primo gennaio del prossimo anno le lecitine impiegate nella formulazione dei prodotti biologici destinati al consumo umano dovranno essere certificate bio. Quindi dovranno necessariamente essere ottenute da materie prime biologiche mediante l’applicazione di processi di lavorazione conformi alla normativa comunitaria sul biologico. Tale aspetto, peraltro, viene ben ricordato in un recente documento dell’ EGTOP (expert group for technical advice on organic production).
L’impiego di tale additivo, contraddistinto dalla sigla E 322, è ammesso nei prodotti alimentari biologici, sia di origine vegetale che animale, con la restrizione che per quest’ultima categoria il suo impiego è limitato ai prodotti lattiero-caseari. Esistono diversi tipi di lecitine, tutte contrassegnate dalla sigla E 322, a seconda della fonte da cui vengono estratte: lecitina di soia, lecitina di girasole e lecitina d’uovo.
L’obbligo è stato introdotto dal Reg. UE 2016/673 del 29 aprile 2016, che modifica il Reg. CE 889/2008. Il legislatore ha considerato un periodo transitorio di tre anni affinché la lecitina potesse essere disponibile sul mercato con le qualità adeguate per la maggior parte degli usi nell’industria di trasformazione degli alimenti biologici.
Numerosi sono i settori dell’industria alimentare nei quali questo additivo può essere impiegato; tra questi, ad esempio citiamo: olii e grassi, cioccolata, latte e derivati, pasta fresca e diversi prodotti da forno.
Gli Operatori certificati da Suolo e Salute che sostituiranno la lecitina convenzionale con quella ottenuta da materie prime biologiche, in formulazioni ed etichette già approvate, sono tenuti a darne comunicazione a Suolo e Salute all’Ufficio Approvazioni Etichette della Direzione Tecnica di Bologna e richiedere una nuova approvazione, inviando a etichette@suoloesalute.it compilando il modulo di riferimento e allegando sia l’etichetta della lecitina bio sia la relativa scheda tecnica.
Per quanto sopra, l’ufficio Approvazioni Etichette è a disposizione per fornire agli operatori controllati ogni chiarimento ritenuto necessario.