Biocidi: nuove disposizioni dalla Commissione Europea
Con pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea del 22 maggio u.s., la Commissione Europea ha ammesso il Clorfenapir tra i principi attivi che possono essere utilizzati nei biocidi, ampliando in questo modo l’elenco presentenell’allegato I della direttiva 98/8/ce relativo appunto all’immissione sul mercato dei biocidi. Secondo le direttive della Commissione, gli Stati membri entro il 30 aprile del 2014 saranno tenuti ad adottare e pubblicare tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova direttiva. Le disposizioni invece avranno validità a partire dal maggio 2015, dando così modo agli Stati membri e alle diverse parti interessate di attrezzarsi in vista dell’entrata in vigore della nuova direttiva.
Il Clorfenapir potrà quindi essere utilizzato come preservante del legno, a condizione che i singoli Stati procedano ad una più approfondita valutazione degli eventuali rischi per la popolazione e l’ambiente. Prima dell’autorizzazione dei prodotti, pertanto, ogni paese sarà tenuto ad adottate eventuali specifiche misure o a imporre condizioni d’uso tali da contenere i rischi entro limiti considerati tollerabili. In altre parole, i prodotti dovranno essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale e il loro uso sarà autorizzato solo per uso professionale o industriale, a meno che non venga dimostrato, all’atto dell’autorizzazione di uno specifico prodotto, che i rischi possono essere ridotti a un livello accettabile con altri mezzi. Per quanto riguarda l’applicazione industriale o professionale, l’Ue prevede invece che essa sia effettuata esclusivamente in un’area isolata o su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento. Al termine del trattamento, inoltre, il lego dovrà essere conservato su sostegni rigidi impermeabili alcon lo scopo di evitare lo scolo diretto di residui nell’ambiente. Inoltre gli eventuali scoli di prodotti contenenti Clorfenapir dovranno essere raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento. La stessa Commissione invece ha ritenuto troppo elevati i rischi per l’ambiente nel caso di trattamenti con Clorfenapir su materiali per uso esterno: per questo motivo essi non saranno autorizzati a meno che non vengano prodotti dati che dimostrino la piena soddisfazione dei requisiti previsti dalla direttiva del 1998, eventualmente applicando specifiche misure di mitigazione del rischio.
L’Ue inoltre ha deciso che le disposizioni relative al C lorfenapir vengano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, per garantire analogo trattamento rispetto ai biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti il principio attivo carbonato di didecildimetilammonio e, più in generale, per garantire un funzionamento ottimale del mercato dei biocidi.
Fonte: Greenreport