Coltivazione e trasformazione di cibo biologico: il decreto legislativo sui controlli in materia fa un nuovo passo in avanti.
Dopo le polemiche degli ultimi giorni – in cui diversi operatori del settore hanno sollevato dubbi e critiche sulla proposta – arriva l’intesa della Conferenza Stato Regioni e Unificata allo schema di decreto. L’intesa è arrivata durante la riunione del 26 ottobre, ma lo schema legislativo è stato pubblicato sul sito della Conferenza mercoledì 8 novembre.
L’intesa è sul testo del decreto che, lo ricordiamo, reca “Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare e biologica”. La Conferenza ha condizionato l’intesa “all’accoglimento integrale degli emendamenti contenuti nel documento consegnato”. Vediamo le modifiche introdotte.
Decreto controlli sul cibo biologico: gli emendamenti
Vediamo nel dettaglio le modifiche apportate allo schema di decreto.
I primi emendamenti riguardano l’articolo 3:
- Al comma 2, si specifica che gli ‘organismi di controllo’ devono prestare istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 4, co. 1;
- Al comma 4 vengono limitati alcuni poteri delle Province Autonome di Trento e Bolzano
- Al comma 7 si esclude dalle attività di controllo il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare
Articolo 4. Qui le modifiche più sostanziali riguardano i commi 8 e 9. Nel primo caso si sancisce che il medesimo personale non possa effettuare controlli su un medesimo operatore più di 3 visite ispettive consecutive (precedentemente il limite era di 3 anni). Il comma 9, che sanciva invece un divieto di effettuare controlli sul medesimo operatore per un periodo superiore ai 5 anni, viene abolito.
La modifica più sostanziale riguardo l’articolo 5 è invece al comma 10: in caso di mancata ottemperanza da parte dell’operatore alla diffida prevista al comma 9, il provvedimento sanzionatorio orariguarda la soppressione delle indicazioni biologiche.
L’art.6 determina gli obblighi a cui devono adempiere gli organismi di controllo, durante la propria attività di verifica. L’emendamento, in questo caso, riguarda i termini di scadenza per il rilascio del documento giustificativo e, laddove previsto, del certificato di conformità. Il termine, infatti, passa da 30 a 90 giorni.
Violazioni alla norma sui controlli per il cibo biologico: le sanzioni (art. 8-10)
Art.8. Cancellate integralmente le lettere dalla a) alla c) del comma 1. Nello specifico, le sanzioni amministrative pecuniarie agli organismi di controllo non saranno più comminate in questi casi:
- rilascio del documento giustificativo e, ove richiesto, del certificato di conformità oltre i termini stabiliti dall’art.6, comma 1, lettera h;
- applicazione del tariffario in maniera difforme rispetto a quello allegato all’istanza di cui all’art.4, comma 1;
- mancata comunicazione al Ministero delle modifiche giuridiche o organizzative intervenute successivamente all’autorizzazione.
Restano validi gli altri casi indicati, con qualche modifica alle lettere h ed f. Alla lettera h, la dicitura “accetta la notifica” diventa “accetta l’assoggettamento” di un operatore precedentemente escluso. Non solo: i termini indicati dall’emanazione del provvedimento di esclusione vengono accorciati da 5 a 2 anni. Alla lettera f, la colpa dell’omissione della verifica delle azioni correttive non è riferita più anche alla diffida, ma solo alla sospensione o soppressione.
Cambia la materia di riferimento dell’art.10, ora riferita a“Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla designazione, alla presentazione e all’uso commerciale”. Qui vengono cancellati i commi dal 4 al 9. Nello specifico, non saranno più ritenute valide le seguenti sanzioni:
- sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro per chiunque non provvede a mettere in atto, nei tempi previsti, le procedure per il ritiro della merce, o l’eventuale comunicazione ai propri clienti della soppressione dei termini o delle indicazioni relative al metodo di produzione biologico;
- la sanzione da 3.000 a 18.000 euro comminata a chiunque non consente o impedisce le verifiche dell’organismo di controllo;
- la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro a chiunque sia stato applicato un provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche, in assenza di ricorso avverso o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso;
- la multa da 3.000 a 18.000 euro a chiunque sia stato applicato un provvedimento di sospensione della certificazione biologica;
- sanzione da 5.000 a 30.000 euro comminata a chiunque sia stato applicato un provvedimento definitivo di esclusione dal sistema biologico;
- a chiunque non ottemperi nei termini stabiliti alla diffida, la sanzione da 300 a 1.500 euro.
Le ultime modifiche
Nell’art.11, al comma 1, le sanzioni amministrative saranno comminate anche a chi non è più inserito nel sistema di controllo, a seguito di esclusione o di recesso volontario. I commi 3 e 6 sono completamente cancellati. Ai commi 4 e 5, le sanzioni non saranno più applicate a chi è stato applicato un provvedimento di sospensione imputabile a morosità.
Nel nuovo art. 12, è esclusa l’applicazione della sanzione più grave, aumentata fino al triplo, per chi commette più violazioni della stessa disposizione.
Nel nuovo art. 14, sono prolungati i termini dell’attività di controllo sui medesimi operatori che passano da 18 a 24 mesi dalla scadenza prevista dall’art. 4, comma 9.
L’emendamento prevede l’inserimento nel nuovo art. 16 di una clausola di salvaguardia inerente l’applicazione delle disposizioni anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente ai rispettivi statuti.
FONTI:
http://www.sinab.it/bionovita/controlli-sancita-l%E2%80%99intesa-dalla-conferenza-stato-regioni-ed-unificata
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_060785_REP.%20132%20CU%20(P.%2012%20ODG).pdf
http://www.suoloesalute.it/decreto-controlli-nel-bio-le-aziende-italiane-scrivono-martina/