Talvolta si tende erroneamente a confondere il termine controllo con il termine certificazione, si sente parlare indistintamente di azienda controllata e di azienda certificata.
Il controllo nel settore del biologico è un obbligo di legge, ed ha l’obiettivo di verificare la conformità aziendale ai requisiti richiesti dalle norme di riferimento e di mirare a reprimere eventuali comportamenti illeciti. La certificazione, invece, è volontaria e dipende dalle risultanze del controllo. I soggetti attivi nel processo di certificazione sono: la norma di riferimento, che stabilisce i requisiti del prodotto o del processo; l’azienda, che possiede i requisiti e la conformità alla norma e l’Organismo, che controlla i requisiti e la conformità aziendale.
Le responsabilità sulla certificazione sono a carico del fornitore, in altre parole di chi immette il prodotto certificato in commercio.
Per la certificazione delle produzioni agricole biologiche, l’azienda agricola deve aver applicato le norme dell’agricoltura biologica per un periodo, definito di conversione all’agricoltura biologica, di almeno due anni prima della semina o, nel caso delle colture perenni diverse dai prati, di almeno tre anni prima del raccolto. La data iniziale per il computo di tale periodo è quella di notifica. Prima che sia trascorso l’intero periodo di conversione, ma comunque non prima di 12 mesi dalla data iniziale, le produzioni possono essere certificate come “prodotto in conversione all’agricoltura biologica”. In certi casi il periodo di conversione può essere prolungato o abbreviato, per l’intera azienda o per parte di essa, tenuto conto dell’utilizzazione anteriore degli appezzamenti. Trascorso il periodo di conversione le produzioni potranno essere certificate con la dicitura: “prodotto biologico“. Possono essere certificati anche i prodotti proveniente da raccolta spontanea. Questo è possibile solo se l’area di raccolta è esente da rischi di contaminazione, è adeguatamente distante da coltivazioni convenzionali, è assoggettata allo stesso regime di controllo delle altre produzioni agricole ed è notificata alle Autorità competenti per essere iscritta nell’apposito Elenco. La certificazione sarà concessa solo dopo la verifica, tramite ispezioni dell’area di raccolta, ed eventuali analisi del prodotto.
Il controllo nel settore del biologico è un obbligo di legge, ed ha l’obiettivo di verificare la conformità aziendale ai requisiti richiesti dalle norme di riferimento e di mirare a reprimere eventuali comportamenti illeciti. La certificazione, invece, è volontaria e dipende dalle risultanze del controllo. I soggetti attivi nel processo di certificazione sono: la norma di riferimento, che stabilisce i requisiti del prodotto o del processo; l’azienda, che possiede i requisiti e la conformità alla norma e l’Organismo, che controlla i requisiti e la conformità aziendale.
Le responsabilità sulla certificazione sono a carico del fornitore, in altre parole di chi immette il prodotto certificato in commercio.
Per la certificazione delle produzioni agricole biologiche, l’azienda agricola deve aver applicato le norme dell’agricoltura biologica per un periodo, definito di conversione all’agricoltura biologica, di almeno due anni prima della semina o, nel caso delle colture perenni diverse dai prati, di almeno tre anni prima del raccolto. La data iniziale per il computo di tale periodo è quella di notifica. Prima che sia trascorso l’intero periodo di conversione, ma comunque non prima di 12 mesi dalla data iniziale, le produzioni possono essere certificate come “prodotto in conversione all’agricoltura biologica”. In certi casi il periodo di conversione può essere prolungato o abbreviato, per l’intera azienda o per parte di essa, tenuto conto dell’utilizzazione anteriore degli appezzamenti. Trascorso il periodo di conversione le produzioni potranno essere certificate con la dicitura: “prodotto biologico“. Possono essere certificati anche i prodotti proveniente da raccolta spontanea. Questo è possibile solo se l’area di raccolta è esente da rischi di contaminazione, è adeguatamente distante da coltivazioni convenzionali, è assoggettata allo stesso regime di controllo delle altre produzioni agricole ed è notificata alle Autorità competenti per essere iscritta nell’apposito Elenco. La certificazione sarà concessa solo dopo la verifica, tramite ispezioni dell’area di raccolta, ed eventuali analisi del prodotto.