COVID-19 E I CONTROLLI BIO

Sulla gazzetta ufficiale dell’Unione Europea dell’11 novembre 2020 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1667 della Commissione, del 10 novembre 2020. Il documento, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977, riguarda il periodo di applicazione delle misure temporanee in relazione ai controlli sulla produzione di prodotti biologici, e che è volto a prorogare, a causa del prolungarsi dell’emergenza COVID-19, alcune misure temporanee sui controlli in agricoltura biologica, già previste nel Reg. UE 2020/977.

I mezzi per affrontare la crisi

Per affrontare la crisi in atto, nello scorso luglio la Commissione europea ha emanato il Reg. (UE) 2020/977 che permette agli Stati membri di mettere in atto misure temporanee che derogano ai Reg. (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo della produzione biologica e determinate procedure previste dal sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES). Tuttavia, determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo nel bio persisteranno anche dopo i termini ultimi di applicazione fissati da tale regolamento (30 settembre 2020). Per quanto riguarda invece i controlli e le attività ufficiali che ricadano nell’ambito di applicazione del Reg. (UE) n. 2017/625, con il Reg. (UE) n. 2020/466 è stato concesso agli Stati membri di applicare misure temporanee per contenere i rischi sanitari legati alla pandemia fino al 1 febbraio 2021, come da ultima modifica. Pertanto, le regole definite dal Reg. (UE) n. 2020/977 dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi fino a tale data. Tuttavia, le percentuali minime relative al numero di campioni, alle ulteriori visite di controllo a campione e alle ispezioni e visite senza preavviso, di cui all’art. 1, paragrafi 3, 5 e 6, di tale regolamento, sono calcolate su base annua: per queste specifiche non viene quindi modificata fine dell’applicazione di tali deroghe. Inoltre, per evitare di perturbare l’applicazione del Reg. (UE) n. 2020/977 prorogata dal Reg. (UE) n. 2020/1667, viene stabilita l’applicazione retroattiva delle disposizioni del Reg. (UE) n. 2020/977.

Qui di seguito i documenti integrali:

Reg. (UE) 2020/1667 – ITA

Reg. (UE) 2020/1667 – EN

Fonti:

sinab.it 

ruminantia.it

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