Scatta il 13 dicembre l’applicazione del regolamento UE n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Il regolamento modifica le disposizioni vigenti in materia di etichettatura degli alimenti, per garantire al consumatore la massima sicurezza nell’uso degli alimenti. In sintesi, per quanto riguarda gli alimenti preimballati, le informazioni obbligatorie saranno direttamente poste sull’imballaggio o su un’etichetta posta sull’imballaggio stesso. Nel caso di imballaggi multipli, le indicazioni obbligatorie devono apparire direttamente sull’imballaggio multiplo o su un’etichetta ma, nel caso di articoli per i quali è prevista anche la vendita della singola unità, le informazioni dovranno essere riportate su ogni articolo. Nell’elenco degli ingredienti va riportato in evidenza il nome della sostanza o del prodotto, evidenziando tutti i prodotto o le sostanze che possono provocare allergie o intolleranze. Agli Stati membri è concessa libertà di adottare specifiche misure nazionali riguardo le modalità di comunicazione delle informazione. Vanno riportate nell’elenco degli ingredienti anche tutte le sostanze presenti sottoforma di nanomateriali ingegnerizzati facendo seguire all’ingrediente la dicitura “nano”. Per i prodotti congelati vanno riportati la data di congelamento e il luogo di provenienza. Nel caso di presenza di acqua aggiunta in percentuali superiori al 5% questa va riportata sia nei prodotti a base di carne e preparati di carne (taglio, fetta, porzione o carcassa) che nei prodotti della pesca e relativi preparati. Inoltre deve essere riportata la dichiarazione nutrizionale obbligatoria, che riporti il valore energetico, la quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di carboidrati, di zuccheri, di proteine e di sale presenti nel prodotto. La dichiarazione può inoltre essere completata da indicazioni relative alle quantità eventualmente presenti di acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido e fibre alimentari. Per vitamine e sali minerali possono essere indicati se presenti in quantità significative.
Fonte: Quotidiano Sanità