Dopo un’estenuante percorso di consultazioni tecniche e interventi in conferenza Stato-Regioni, lo scorso 9 aprile è stato firmato dal Ministro Bellanova il Decreto Ministeriale n°3757 che modifica il Decreto Ministeriale n°6793 del 18 luglio 2018.
Si attende adesso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il nuovo decreto riporta modifiche, in particolare, nella gestione delle rotazioni colturali e nella modalità di etichettatura dei prodotti biologici. Oltre a ciò, interviene anche: sulle procedure autorizzative relative all’impiego delle vitamine di sintesi A, D ed E per i ruminanti; sulle disposizioni per la gestione della deroga per la zootecnia in caso di aumento del numero di capi fino a un massimo di 40% e modifica un punto dell’Allegato 3 riguardante i corroboranti. Una delle modifiche sostanziali alla gestione delle rotazioni è stata l’introduzione della pratica del sovescio e del maggese in alternanza alle “colture principali”. Il succedersi delle colture deve essere sempre valutato nel complesso, però vale sempre il principio che una stessa coltura non può tornare sulla stessa superficie, se non dopo la coltivazione di due colture principali di specie diversa di cui una deve essere una leguminosa. Tutto questo deve essere analizzato prendendo in esame le possibili eccezioni.
Per quanto riguarda le rotazioni il nuovo DM stabilisce che: in caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la coltura può essere coltivata sulla stessa superficie solo dopo l’avvicendarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest’ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi. I cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest’ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi. In tutti i casi la coltura da sovescio è considerata coltura principale quando prevede la coltivazione di una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata, e comunque occorre garantire un periodo minimo di 90 giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina della coltura principale successiva.
Il nuovo DM ha chiarito anche la gestione delle deroghe in caso di estensione dell’allevamento e aumento del numero dei capi non oltre il 40%. Nella sostanza, l’allevatore, interessato alla concessione della deroga prevista all’art. 9 punto 4 del Reg. (CE) n. 889/08, deve inoltrare formale richiesta al proprio Organismo di controllo che, redatta apposita relazione tecnica comprensiva dell’accertamento dell’indisponibilità di mercato di animali biologici, presenta formale richiesta di nulla-osta all’Autorità competente. L’Autorità competente ha la facoltà di accogliere e/o rigettare l’istanza, nel termine di trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta. In caso contrario si applica l’istituto del silenzio assenso.
Riguardo all’autorizzazione all’impiego delle vitamine di sintesi A, D ed E, come previsto dal Reg. (CE) n. 889/08, allegato VI, punto 3, lettera a), il nuovo decreto permette anche agli allevatori biologici italiani la possibilità di impiegare, nell’alimentazione dei ruminanti, mangimi contenenti vitamine A, D ed E ottenute con processi di sintesi e identiche alle vitamine derivanti da prodotti agricoli. La necessità di ricorrere all’apporto delle vitamine A, D ed E nell’alimentazione dei ruminanti deve trovare evidenza nell’ambito nel piano di gestione dell’unità di allevamento biologico di cui all’art. 74, paragrafo 2, punto c) del Reg. (CE) n. 889/08 e deve essere supportata da una attestazione rilasciata da parte del veterinario aziendale.
Inoltre, il nuovo D.M. n. 3757, ha modificato e semplificato la modalità di etichettatura dei prodotti biologici in piena linea con il Reg. (CE) n. 834/07. Pur confermando la necessità di riportare in prossimità del logo Europeo il codice dell’organismo di controllo e dell’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente (inclusa l’etichettatura), non è più richiesto di riportare, in modo esplicito, il suo nome o ragione sociale. Con questa modifica, permane l’obbligo di indicare l’indirizzo dello stabilimento di produzione e confezionamento secondo quando previsto in Italia per tutti i prodotti agroalimentari (anche quelli non biologici) dal Decreto legislativo n. 145/2017. Le etichette stampate fino ad oggi rimarranno valide fino ad esaurimento scorte.
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Fonte: http://www.sinab.it/bionovita/rotazioni-disponibile-il-dm-di-modifica-del-dm-n-67932018