LINEA GUIDA PER IL CALCOLO DELLA QUOTA DI CONTROLLO ANNUA ai sensi del Reg. UE 848/18
La Linea guida riportata in calce a questa pagina viene implementata al fine di stabilire dei criteri generali da utilizzare per la fissazione del corrispettivo dovuto dagli operatori biologici controllati ai sensi del Reg. UE 848/18.
Tale linea guida è soggetta a variazioni ed adattamenti specifici per ogni Regione, dovuti alle condizioni territoriali , sociali, economiche e strutturali, le uniche variazioni consentite sono quelle indicate .
I tariffari regionali sono redatti prendendo come riferimento le indicazioni di base della presente linea guida , i parametri economici e le tariffe unitarie possono variare in relazione alle specifiche condizioni regionali, produttività, criticità delle diverse produzioni ai fini dell’attività di controllo nel rispetto dei criteri generali indicati e previa approvazione e pubblicazione .
I tariffari regionali vengono applicati in modo omogeneo ed imparziale in tutta la regione di riferimento, le uniche riduzioni consentite sono eventualmente applicabili in caso di calamità naturali, attestate da un ente pubblico, o di minori spese di trasferta nonché di altre circostanze che determinino la oggettiva evidenza di risparmio di costi gestionali da parte dell’OdC.
Le differenze tra il tariffario regionale ed un altro, oltre ad essere limitate, tengono conto delle differenze territoriali esistenti dal punto di vista sociale, infrastrutturale, economico e dei servizi, al fine di poter applicare a tutti gli operatori di una specifica regione, un tariffario il più congruo ed equo alla realtà regionale.
Es. le quote applicate agli oliveti ed i vigneti della Sicilia e della Calabria, saranno necessariamente più basse di quelle applicate in Toscana o nel Veneto.
Pagina aggiornata in data: 11/03/2024