Il lievito non biologico, normalmente utilizzato nella trasformazione degli alimenti, in particolare nei prodotti da forno, è autorizzato e può essere impiegato negli alimenti trasformati biologici (ad eccezione dei prodotti del settore vitivinicolo) senza la necessità di dimostrare l’indisponibilità in forma biologica o di un’autorizzazione provvisoria da parte dell’autorità competente dello Stato membro a norma dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 889/2008.
A deinirlo è la nota trasmessa dalla Commissione UE del 10 ottobre 2019.
Fonte: http://sinab.it/bionovita/utilizzo-dei-lieviti-la-nota-esplicativa-della-commissione