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Pubblicato il Reg. UE n. 299/2013 – Commercializzazione olio di oliva

Con la pubblicazione del regolamento comunitario 299/2013 il 26 marzo scorso anche olivicoltori, frantoi aziendali, sansifici e commercianti di olive saranno obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico. Il nuovo regolamento europeo stabilisce infatti che “le persone e i gruppi di persone fisiche o giuridiche che detengono, ai fini dell’esercizio della loro professione o a fini commerciali, olio d’oliva ed olio di sansa, dalla fase dell’estrazione al frantoio fino all’imbottigliamento incluso, hanno l’obbligo di tenere registri di entrata e di uscita per ogni categoria di questi oli”. La nuova normativa europea estende quindi il campo di applicazione della tracciabilità obbligatoria anche agli oli di sansa e agli oli raffinati, prima esclusi, senza ammissione di deroghe, a differenza di quanto previsto dal DM 8077/09. Ad essere esentati dall’obbligo pertanto restano solo gli operatori che detengono oli esclusivamente “utilizzati per la preparazione di prodotti diversi dagli oli destinati all’alimentazione; destinati all’autoconsumo; preconfezionati ed etichettati.” In base all’attuale formulazione della bozza di decreto, inoltre, non sarebbero tenuti al registro di carico e scarico anche quegli olivicoltori che cedessero l’intera loro produzione, in olive od olio, a un frantoio o a un commerciante. Ma il confezionamento anche di una sola bottiglia di olio automaticamente fa scattare l’obbligo di renuta dei registri. Restano invece dubbi in merito agli oli a denominazione d’origine e quelli biologici e proprio per questo motivo i diversi attori della filiera, riuniti in settimana per discutere il nuovo provvedimento nazionale che recepirà il regolamento 299/2013, hanno chiesto che venga istituito un unico registro per le annotazioni. Richiesta che si oppone all’orientamento di alcune strutture ministeriali intenzionate a separare oli Dop e bio dagli altri oli extra vergine. Quanto chiede la filiera è una semplificazione delle procedure e l’istituzione di un unico registro Sian che comprenda tutti gli oli. In termini pratici, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2014 tutti gli operatori devono dotarsi di Pin per acceso al sistema Sian. È inoltre specificato che “le annotazioni nei registri si effettuano entro e non oltre il sesto giorno successivo a quello dell’operazione, giorni festivi compresi.” La tenuta dei registri potrà in ogni caso essere delegata alle associazioni di categoria e ai centri di assistenza agricola. Novità anche sul fronte dei controlli: deputato a vigilare sul settore olivicolo-oleario sarà adesso il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Mipaaf (ICQRF). Secondo quanto previsto dall’articolo 2 bis, comma 4 del regolamento 299/2013 dovrà essere eseguito un controllo di conformità ogni mille tonnellate d’olio commercializzato. La bozza del decreto italiano inoltre fissa criteri precisi per l’identificazione di eventuali profili di rischio sul prodotto, tra i quali il prezzo, il periodo di produzione, il paese di origine e quello di destinazione.

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