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SOSTENIBILITÀ, LA STRADA MAESTRA DELLA CERTIFICAZIONE

SOSTENIBILITÀ, LA STRADA MAESTRA DELLA CERTIFICAZIONE

Per sgombrare il campo da affermazioni false o dubbie, che potrebbero aprire la strada a equivoci e contenziosi, la Commissione europea sta pensando alla necessità di regolamentare le dichiarazioni green in etichetta imponendo la certificazione obbligatoria

La politica agricola comunitaria si tinge di green come non mai. Dal primo gennaio 2023 entra infatti in vigore una nuova Pac fortemente condizionata dalla strategia Farm to Fork dell’European Green deal che mette al centro la sostenibilità come strumento per conciliare sicurezza alimentare e tutela dell’ambiente.

Un concetto poco definito

La sostenibilità è però ancora un concetto poco definito, mancando a livello normativo un chiaro elenco di requisiti minimi e condivisi, utili per poter rivendicare tale condizione in maniera chiara ed inequivocabile come avviene già per il biologico (unico metodo di produzione la cui cornice è pienamente regolamentata a livello europeo).

Il mensile VVQ, Vigne, Vini & Qualità, in un articolo scritto da Stefano Sequino, dà quindi conto delle riflessioni dell’Esecutivo comunitario sulla necessità di riformare il quadro normativo sulle autodichiarazioni green.

Oggi infatti sono applicati numerosi schemi volontari di sostenibilità caratterizzati da indicatori e obiettivi che, con proprie peculiarità, prevedono un sistema di certificazione affidato ad enti terzi per verificare la conformità dei requisiti indicati dagli standard.

Il rischio greenwashing

Una pluralità di interpretazioni che, secondo la Commissione Ue, non mette al riparo il consumatore dal rischio di essere confuso e condizionato dal bombardamento di indicazioni ambientali poste soprattutto sulle etichette dei prodotti agroalimentari che rischiano di costituire un mero greenwashing.

Uno screening recentemente promosso dalla Commissione in tutta Europa ha messo in evidenza la frequenza di affermazioni di sostenibilità dubbie:

  • nel 50% dei casi il venditore non fornisce informazioni sufficienti per valutare la veridicità dell’affermazione;
  • 37% presenza di formulazioni vaghe e generiche come “cosciente”, “rispettoso dell’ambiente”, “sostenibile” finalizzate a suscitare nei consumatori l’impressione, priva di fondamento, di un prodotto senza impatto negativo sull’ambiente;
  • 59% mancanza di elementi facilmente accessibili a sostegno delle affermazioni di sostenibilità;
  • 42% affermazioni giudicate falsa o ingannevoli dalle autorità preposte, potenzialmente in grado di configurare una pratica commerciale sleale

 

Prove attendibili e verificabili

Alla fine dell’anno scorso la comunicazione 2021/C 526/01 della Commissione europea – documento di orientamento che analizza la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – aveva dato ampio risalto al rischio greenwashing, fenomeno definito come una indebita appropriazione di “virtù ambientaliste” finalizzata alla creazione di un’immagine verde.

La Commissione pone quindi l’accento sulla necessità che le dichiarazioni ecologiche in etichetta debbano essere basate su prove attendibili e verificabili, che tengano conto dei metodi e dei risultati scientifici, utili per dimostrare alle autorità competenti l’esattezza e la veridicità di quanto dichiarato. In altri termini, le informazioni sono credibili solo se verificabili: l’onere della prova – precisa il documento – è a carico dell’operatore che rivendica in etichetta indicazioni di sostenibilità.

La strada maestra per sgombrare il campo da equivoci e contenzioni è quella della certificazione e una nuova proposta di direttiva europea punta a migliorare il regime di tutela delle pratiche sleali, vietando l’utilizzo di marchi di sostenibilità che non siano basati su un sistema di certificazione o non siano stabiliti da autorità pubbliche.

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