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SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SULL’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SULL’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI

Il Tribunale amministrativo federale della Germania ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea l’interpretazione autentica di più articoli del regolamento UE n.848/2018

La vicenda è nata da una controversia con l’azienda Herbaria Kräuterparadies GmbH e il Land della Baviera, in relazione alla possibilità di utilizzare riferimenti al metodo di produzione biologico nell’etichettatura, nella pubblicità e nella commercializzazione di una miscela di succhi di frutta ed estratti di erbe addizionata di vitamine e gluconato ferroso, presentata come integratore alimentare.

Il regolamento stabilisce che vitamine, sali minerali, aminoacidi e oligoelementi possono essere utilizzati in un prodotto biologico solo se il loro impiego è obbligatorio in base a norme europee o nazionali e negli alimenti per l’infanzia, per i quali la legge prescrive determinate quantità di questi nutrienti.

Herbaria Kräuterparadies sosteneva che, dato che il regolamento consente l’uso del logo biologico europeo anche a prodotti importati da Paesi extra UE in cui i metodi di produzione non sono del tutto conformi alla normativa UE, ma sono ritenuti “equivalenti”, potevano concretizzarsi casi di concorrenza sleale.

Per esempio, un prodotto degli Stati Uniti che, in conformità alla normativa statunitense (che su questo aspetto differisce dalla normativa UE) avesse avuto tra gli ingredienti il gluconato ferroso e le stesse vitamine utilizzate da Herbaria Kräuterparadies, sulla base dell’accordo di riconoscimento di equivalenza sottoscritto da UE e USA, avrebbe potuto fregiarsi del logo biologico europeo, con evidente disparità di trattamento.

La Corte ha sentenziato:

  • che il logo di produzione biologica dell’Unione europea e, in linea di principio, termini che facciano riferimento alla produzione biologica possono essere utilizzati solo per un alimento trasformato importato da un Paese terzo che sia conforme (e non solo equivalente) alla normativa europea;
  • che comunque questo prodotto importato possa liberamente utilizzare il logo di produzione biologica DEL Paese terzo, e ciò anche se il logo contiene termini che si riferiscono alla produzione biologica.

La sentenza della Corte di Giustizia UE può essere letta per intero in italiano a pagina

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-240/23