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NUOVI DOCUMENTI PER LE MERCI IMPORTATE DA PAESI TERZI

NUOVI DOCUMENTI PER LE MERCI IMPORTATE DA PAESI TERZI

Reg. (UE) 2024/2104: Attivazione del NOA (Notification of Arrival) per talune merci importate da Paesi terzi

In seguito all’entrata in vigore del Reg. (UE) 2024/2104 per le merci di origine non animale, quindi per merce soggetta ai controlli sanitari non armonizzati (disciplinati dalla legislazione nazionale) sarà prevista l’emissione da parte dei Posti di Controllo Frontalieri (PCF) di un nuovo documento denominato “NOA” (Notification of Arrival).

Il NOA sostituirà il Documento Sanitario Comune di Entrata-D (DSCE-D/CHED-D), attualmente utilizzato per la maggior parte degli alimenti e dei mangimi di origine non animale e dei materiali destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) in arrivo da Paesi terzi.

Con riferimento ai controlli ufficiali sulle partite biologiche destinate ad essere importate in Italia, per i prodotti per i quali è prevista l’emissione dei NOA, non è previsto il collegamento ai relativi COI e non sussiste l’obbligo di attendere l’esito dei controlli sul biologico per rilasciare il NOA.

Rimane, invece, l’obbligo di collegamento tra COI e CHED per i prodotti disciplinati dalla normativa dell’Unione (es. Reg. (UE) 2019/1793, ecc.) che stabilisce che i controlli sul biologico siano effettuati prima di quelli sanitari.

Per approfondimenti:

https://sinab.it/bionovita/importazioni-reg-ue-2024-2104-attivazione-in-traces-del-noa-notification-of-arrival-per-talune-merci-importate-da-paesi-terzi/

INDICAZIONE DI ORIGINE OBBLIGATORIA PER LA FRUTTA SECCA SGUSCIATA

INDICAZIONE DI ORIGINE OBBLIGATORIA PER LA FRUTTA SECCA SGUSCIATA

Dal 1° gennaio 2025 obbligo di indicazione d’origine della frutta secca sgusciata o essiccata e i prodotti di IV gamma

Dal 1° gennaio 2025 è scattato l’obbligo dell’indicazione d’origine della frutta secca sgusciata o essiccata, mettendo in trasparenza un settore che negli ultimi anni ha registrato una forte crescita dei consumi.

La novità, dal punto di vista normativo, si rifà al regolamento delegato numero 2429/2023 riguardante le norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 3 novembre 2023. Va evidenziato che per il prodotto non sgusciato l’obbligo sull’indicazione della provenienza è già in vigore.

Il provvedimento prevede l’obbligo di etichettatura di origine non solo per la frutta secca sgusciata o essiccata, ma anche per i prodotti di IV gamma, per i funghi non coltivati, per lo zafferano e per i capperi. Con l’entrata in vigore dell’etichettatura recante l’origine del prodotto viene completato un iter partito nel 2017.

Le informazioni sull’origine devono essere chiaramente visibili sulla confezione e/o sull’etichetta e l’indicazione del paese d’origine deve risaltare rispetto all’indicazione del paese in cui è avvenuto il confezionamento.

Ancora rimane anonima l’indicazione della provenienza della frutta secca impiegata come ingrediente nella preparazione dei dolci.

La Coldiretti ha lanciato una proposta di legge di iniziativa popolare per rendere obbligatoria l’origine degli ingredienti su tutti gli alimenti in commercio nella Ue. L’obiettivo è raggiungere un milione di firme per garantire la trasparenza dell’informazione in tutta Europa su tutti i cibi.

 

Per approfondimenti:

https://www.ilpuntocoldiretti.it/attualita/qualita/da-gennaio-in-vigore-letichetta-di-origine-per-la-frutta-secca/

https://www.myfruit.it/news/frutta-secca-a-gennaio-scatta-lobbligo-delletichetta