Suolo e Salute

Tag Archives: produzione biologica

PRODUZIONE BIO: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1165

PRODUZIONE BIO: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1165

È stato pubblicato sulla piattaforma EUR-Lex il Regolamento di esecuzione della Commissione europea n. 2021/1165 applicabile in tutti gli Stati membri, che stabilisce attraverso 13 articoli, l’utilizzo di determinati prodotti e sostanze, all’interno della produzione biologica.

Il Regolamento è stato emesso in data 15 luglio 2021 e si applicherà a decorrere dal 1o gennaio 2022, fatta eccezione per l’articolo 5 e l’articolo 7 che si applicheranno a decorrere dal 1o gennaio 2024 (Articolo 13Entrata in vigore e applicazioni).

All’interno dell’Articolo 1, il tema affrontato è quello delle Sostanze attive in prodotti fitosanitari. L’articolo definisce che soltanto le sostanze attive elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/848, possono essere contenute in prodotti fitosanitari utilizzati nella produzione biologica, a patto che tali prodotti: a) siano stati autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); b) siano utilizzati in conformità delle condizioni d’uso specificate nelle autorizzazioni dei prodotti che li contengono, rilasciate dagli Stati membri; e c) siano utilizzati nel rispetto delle condizioni di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (8).

L’Articolo 2 entra nel merito dei Concimi, gli ammendanti e i nutrienti, definendo che soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 possono essere utilizzati nella produzione biologica: come concimi, ammendanti e nutrienti per il nutrimento dei vegetali, il miglioramento e l’arricchimento della lettiera, la coltivazione di alghe o l’ambiente di allevamento degli animali di acquacoltura, a condizione che siano conformi alle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e ad alcune altre particolari clausole.

L’Articolo 3 affronta il tema delle Materie prime per mangimi non biologiche, provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o materie prime per mangimi di origine microbica o minerale. Definisce che soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato III, parte A, del presente regolamento, possono essere utilizzati nella produzione biologica come materie prime di questa tipologia, a condizione che siano utilizzati in conformità ad alcune precise disposizioni.

All’interno dell’Articolo 4 il tema centrale sono gli Additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici. Il testo sottolinea che soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato III, parte B, del presente regolamento, possono essere utilizzati nella produzione biologica come additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici destinati all’alimentazione animale, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione.

L’Articolo 5 analizza i Prodotti per la pulizia e la disinfezione:
1) Consente l’utilizzo dei prodotti elencati nell’allegato IV, parte A, del presente regolamento, che possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli specchi d’acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale, a condizione che tali prodotti siano conformi a specifiche disposizioni.

2) Inoltre i prodotti elencati nell’allegato IV, parte B, del sopracitato regolamento possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un’azienda agricola, a condizione che tali prodotti siano conformi a specifiche disposizioni del diritto dell’Unione europea.

3) I prodotti elencati nell’allegato IV, parte C, del presente regolamento, possono essere sfruttati per la pulizia e la disinfezione negli impianti di trasformazione e magazzinaggio, a condizione che tali prodotti siano conformi alle disposizioni del diritto dell’Unione.

4) Infine, in attesa della loro inclusione nell’allegato IV, parti A, B o C, del presente regolamento, i prodotti per la pulizia e la disinfezione di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del sopracitato regolamento, che sono stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 o ai sensi del diritto nazionale prima della data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848, possono continuare a essere utilizzati se conformi alle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione.

L’Articolo 6 si focalizza sul tema degli Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici, affermando che soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato V, parte A, del presente regolamento, possono essere utilizzati come additivi alimentari, compresi gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari, e coadiuvanti tecnologici nella produzione di alimenti biologici trasformati, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione.

L’Articolo 7, dal titolo: Ingredienti agricoli non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati, evidenzia che unicamente gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell’allegato V, parte B, del presente regolamento, possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e con le disposizioni nazionali, basate sul diritto dell’Unione.

Nell’Articolo 8 l’argomento affrontato sono i Coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito. Solamente i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato V, parte C, del presente regolamento, possono essere utilizzati come coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito per alimenti e mangimi, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.

L’Articolo 9: Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione biologica di vino, determina che solo i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato V, parte D, del presente regolamento, possono essere utilizzati per la produzione e la conservazione dei prodotti vitivinicoli biologici di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, a condizione che siano utilizzati in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione nei limiti di specifiche condizioni.

Nell’Articolo 10 è messa in evidenza la Procedura per la concessione di autorizzazioni specifiche per l’uso di prodotti e sostanze in talune zone di paesi terzi.
1) Qualora un’autorità di controllo o un organismo di controllo, riconosciuti ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, ritengano opportuno concedere un’autorizzazione specifica per l’uso di un prodotto o di una sostanza in una determinata zona al di fuori dell’Unione a causa delle condizioni specifiche indicate all’articolo 45, paragrafo 2, di tale regolamento, possono chiedere alla Commissione di effettuare una valutazione. A tale scopo, trasmettono alla Commissione un fascicolo in cui si descrivono il prodotto o la sostanza interessati, si espongono le ragioni di tale autorizzazione specifica e si illustra il motivo per cui i prodotti o le sostanze autorizzati ai sensi del presente regolamento non sono idonei all’uso a causa delle specifiche condizioni della zona pertinente.

2) La Commissione inoltra agli Stati membri la richiesta di cui al paragrafo 1 e pubblica tutte le richieste di questo tipo.

3) La Commissione autorizza il prodotto o la sostanza alla luce delle condizioni specifiche indicate nel fascicolo solo qualora la sua analisi concluda nel complesso che: a) tale autorizzazione specifica si giustifica nell’area interessata; b) il prodotto o la sostanza descritti nel fascicolo soddisfano i principi di cui al capo II, i criteri di cui all’articolo 24, paragrafo 3, e le condizioni fissate all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848; e c) l’uso del prodotto o della sostanza è conforme alle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare, per le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari, al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). Il prodotto o la sostanza autorizzati sono inseriti nell’allegato VI del presente regolamento.

4) Alla scadenza del periodo di due anni l’autorizzazione è rinnovata automaticamente per un ulteriore periodo di due anni, a condizione che non emergano nuovi elementi e nessuno Stato membro o autorità di controllo od organismo di controllo, sollevi obiezioni.

L’Articolo 11 definisce l’Abrogazione del regolamento (CE) n. 889/2008. Gli allegati VII e IX continuano tuttavia ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.

Infine l’Articolo 12 circoscrive alcune Disposizioni transitorie:
1) I prodotti per la pulizia e la disinfezione elencati nell’allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008 possono continuare a essere utilizzati fino al 31 dicembre 2023 per la pulizia e la disinfezione degli specchi d’acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale, alle condizioni di cui all’allegato IV, parte D, del presente regolamento.

2) Gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 889/2008 possono continuare a essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati fino al 31 dicembre 2023. Gli alimenti biologici trasformati, prodotti prima del 1o gennaio 2024 con tali ingredienti agricoli non biologici, potranno essere immessi sul mercato dopo tale data fino a esaurimento delle scorte.

3) I documenti giustificativi rilasciati in conformità dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008 prima del 1o gennaio 2022, rimangono validi fino alla fine del periodo di validità ma non oltre il 31 dicembre 2022.
I documenti giustificativi rilasciati in conformità dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008 prima del 1o gennaio 2022, rimangono validi fino alla fine del periodo di validità ma non oltre il 31 dicembre 2022.

Fonte: Ruminantia

I DETTAGLI DEL PIANO D’AZIONE EUROPEO PER LO SVILUPPO DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA

I DETTAGLI DEL PIANO D’AZIONE EUROPEO PER LO SVILUPPO DELLA PRODUZIONE BIOLOGICA

Il 25 marzo 2021, la Commissione europea ha presentato un piano d’azione per lo sviluppo della produzione biologica, l’obiettivo generale è quello di aumentare la produzione e il consumo di prodotti bio, al fine di raggiungere entro il 2030 il 25% totale dei terreni agricoli coltivati con questo metodo, nonché aumentare in modo significativo l’acquacoltura biologica.

Come mai questa scelta? La risposta della Commissione mette in risalto i notevoli vantaggi di questo tipo di agricoltura: i campi biologici conservano in media il 30% di biodiversità in più. Gli animali allevati secondo questo metodo, godono di un grado di benessere più elevato e assumono un numero minore di antibiotici. Inoltre gli agricoltori biologici realizzano redditi più elevati di quelli tradizionali e sono più resilienti e al contempo i consumatori conoscono esattamente ciò che stanno acquistando, grazie al logo biologico dell’Unione Europea.

Il Piano presentato, in linea con il Green Deal europeo e le linee strategiche “Farm to Fork” e “Biodiversità 2030”, propone 23 azioni, strutturate intorno a 3 assi principali: stimolare i consumi; aumentare la produzione e migliorare la sostenibilità del settore, al fine di garantirne una crescita equilibrata.

Per quanto riguarda le politiche nazionali, la Commissione incoraggia gli Stati membri a sviluppare piani d’azione interni per questo specifico settore, al fine di aumentare ciascuno la propria quota nazionale di agricoltura biologica.

È da notare che esistono rilevanti differenze tra le quote coltivate ad agricoltura biologica di ogni stato membro, che vanno dallo 0,5 a oltre il 25%. I piani d’azione nazionali, integreranno i piani strategici nazionali della PAC, definendo misure che andranno oltre l’agricoltura e in ciò che verrà offerto nell’ambito della PAC.

Il crescente consumo sarà cruciale per incoraggiare gli agricoltori tradizionali alla conversione all’agricoltura biologica, nell’accrescimento alla reddittività. Con questo scopo, il Piano d’azione propone azioni concrete differenti, volte a stimolare la domanda, conservare la fiducia dei consumatori e rendere il cibo biologico più accessibile ai cittadini.

Alcune tra queste azioni riguarderanno: l’informazione e la comunicazione della produzione biologica, la promozione del consumo di prodotti biologici, lo stimolo a un maggiore utilizzo di alimenti bio nelle mense pubbliche, attraverso gli appalti pubblici e un aumento della distribuzione di prodotti biologici nell’ambito del programma scolastico dell’Unione Europea. Le azioni sono inoltre mirate alla prevenzione di frodi, ad un aumento della fiducia del consumatore, e ad un miglioramento della tracciabilità dei prodotti biologici.

Anche il settore privato può giocare un ruolo significativo: premiando per esempio i dipendenti con Buoni Bio, che incentivino l’acquisto di prodotti nel settore.

Attualmente circa l’8,5% della superficie agricola dell’UE è coltivata a metodo biologico; le tendenze mostrano che con l’attuale tasso di crescita, l’UE raggiungerà il 15-18% entro il 2030. Questo piano d’azione intende fornire la cassetta degli attrezzi con gli strumenti per dare la spinta ulteriore, per raggiungere il 25%.

Sebbene il piano d’azione si concentri molto “sull’effetto di richiamo” della parte inerente la domanda, la PAC – Politica agricola comune, rimarrà uno strumento chiave per sostenere la conversione. In questo momento, circa l’1,8% della Pac viene utilizzato per sostenere l’agricoltura biologica, il corrispondente di 7,5 miliardi di euro.

La Pac del futuro includerà programmi ecologici che saranno sostenuti da un bilancio di 38-58 miliardi di euro, per il periodo 2023/27, a seconda dell’esito dei negoziati sulla Pac e potranno essere usati per promuovere l’agricoltura biologica.

Oltre alla Pac, gli strumenti principali includono l’organizzazione di eventi informativi e di diffusione; il networking per la condivisione di buone pratiche; la certificazioni per agricoltori singoli o in gruppo; la ricerca e l’innovazione; l’uso della blockchain e di altre tecnologie per migliorare la tracciabilità e aumentare la trasparenza del mercato, rafforzando la trasformazione in scala, a sostegno dell’organizzazione della catena alimentare e al miglioramento della nutrizione animale.

Per aumentare la consapevolezza riguardo la produzione biologica, la Commissione proclamerà una Giornata del Biologico, all’interno dell’Unione europea e premi nella catena alimentare biologica, per riconoscere l’eccellenza in tutte le fasi di questa. La Commissione incoraggerà lo sviluppo di reti di turismo biologico, attraverso i bio- distretti.

L’intenzione è anche quella di migliorare le prestazioni di sostenibilità dell’agricoltura biologica: attraverso il miglioramento del benessere degli animali, garantendo la disponibilità di sementi biologiche, riducendo l’impronta di carbonio del settore e al minimo l’uso della plastica, acqua ed energia.

La Commissione intende inoltre dedicare almeno il 30% del bilancio per azioni di ricerca e innovazione nel campo dell’agricoltura, della silvicoltura e delle zone rurali a temi specifici o rilevanti per il settore biologico.

I risultati verranno monitorati attraverso un controllo annuale con i rappresentanti del Parlamento europeo, degli stati membri e delle parti interessate. Attraverso relazioni semestrali sui progressi compiuti e una revisione intermedia.

Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, ha dichiarato che abbiamo urgente bisogno di ristabilire l’equilibrio nel nostro rapporto con la natura e questo non è qualcosa che gli agricoltori possono affrontare da soli, perché coinvolge l’intera catena alimentare. Con questo piano d’azione, si mira quindi a stimolare la domanda di agricoltura biologica, aiutare i consumatori a fare scelte informate e sostenere gli agricoltori europei nella loro transizione. Perché più terra dedichiamo all’agricoltura biologica, migliore è la protezione della biodiversità in quella terra e nelle aree circostanti.

Nelle raccomandazioni agli Stati membri sui loro piani strategici della PAC pubblicate nel dicembre 2020, la Commissione ha incluso l’obiettivo di un’area biologica del 25% nell’UE entro il 2030. Gli Stati membri sono quindi invitati dalla CE a fissare valori nazionali per questo obiettivo nel loro piano PAC. Sulla base delle loro condizioni e necessità locali, spiegheranno come intendono raggiungere questo obiettivo utilizzando gli strumenti di questa.

La Commissione ha presentato le sue proposte per la riforma della PAC nel 2018, introducendo un approccio più flessibile, basato sui risultati e sui risultati che tiene conto delle condizioni e delle esigenze locali, aumentando al contempo le ambizioni a livello dell’UE in termini di sostenibilità. La nuova PAC si basa su nove obiettivi, che sono anche la base su cui i paesi dell’UE dovranno progettare i loro piani strategici nazionali.

 

Fonte: Ec Europa

Norma nazionale per la produzione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura di alimenti biologici per animali da compagnia.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prodotti biologici, la presente norma disciplina la produzione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura di alimenti biologici per animali da compagnia (art. 95, par. 5 del Reg. (CE) n. 889/08) Ai fini della presente norma, per alimento biologico per animali da compagnia si intende qualsiasi alimento biologico destinato all’alimentazione di animali da compagnia, cosi come definiti dall’art. 3, paragrafo 2, lettere d) ed f) del Reg. (CE) n. 767/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, quali animali appartenenti ad una specie normalmente non destinata al consumo umano nell’Unione Europea.

L ‘operatore che intende produrre, preparare, commercializzare ed etichettare alimenti biologici per animali da compagnia in conformità al metodo di produzione biologico oltre al rispel10 delle disposizioni generali sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi e degli additivi in essi contenuti.

cani-gatti

 

 

 

 

 

 

 

 

Deve conformare la sua attività a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 834/2007 e dal Reg. (CE) n.88g/2008 e dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di:

  • definizioni, principi e obiettivi della produzione biologica;
  • norme di produzione, trasformazione, imballaggio, trasporto, magazzinaggio, commercializzazione e

importazione di prodotti biologici;

  • etichettatura dei prodotti biologici;
  • controlli e certificazione della produzione biologica.

Gli alimenti biologici per animali da compagnia possono contenere tutti i prodotti e gli ingredienti ottenuti in conformità alla produzione biologica e le materie prime, gli additivi, i prodotti. le sostanze e gli ingredienti di cui agli Allegati V, VI, VIII e IX del Reg. (CE) n. 889/2008 in conformità con le disposizioni contenute nel Reg. (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 e nel Reg. (CE) n. 767/2009 della Commissione del 13 luglio 2009.

Le materie prime di cui all’Allegato Degli ingredienti non biologici di origine agricola di cui all’Allegato IX del Reg. (CE) n. 889/2008 possono anche essere utilizzati nella relativa forma idrolizzata in conformità al Reg. (UE) n. 68/2013 della Commissione del 16 gennaio 2013 a condizione che il processo di idrolisi non comporti modifiche chimiche (trattamento con acidi/alcali) e che gli enzimi, eventualmente utilizzati, non siano prodotti con microrganismi geneticamente modificati.

Sono sempre e comunque vietati l’uso di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivali o ottenuti da organismi geneticamente modificati e l’uso di radiazioni ionizzanti.

Identificazione e tracciabilità

L’identificazione degli alimenti biologici per animali da compagnia deve essere garantita per tutto il suo ciclo di produzione, preparazione, trasporto e commercializzazione e la tracciabilità deve essere gestita per lotti.

L’operatore, ai sensi degli art. 66 e 89 del Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione, tiene una contabilità di magazzino che, oltre alle informazioni obbligatorie, riporta i seguenti dati:

  1. a) il fornitore e, se diverso, il venditore o l’esportatore dei prodotti;
  2. b) la natura e i quantitalivi dei prodotti biologici consegnati all’unità e, se del caso, di tutti i materiali

acquistati, nonché l’uso fatto di tali materiali e, se del caso, la formulazione degli alimenti biologici per animali da compagnia composti:

  1. c) la natura e i quantitativi dei prodotti biologici immagazzinati in loco;
  2. d) la natura, i quantitativi, i destinatari e, se diversi da questi ultimi, gli acquirenti – diversi dai consumatori

finali – di tutti i prodotti che hanno lasciato l’unità o le strutture o i magazzini del primo destinatario:

  1. e) nel caso di operatori che non provvedono al magazzinaggio o alla movimentazione fisica dei prodotti biologici in questione, la natura e i quantitativi dei prodotti biologici acquistati e venduti, nonché i fornitori e, se diversi, i venditori o gli esportatori e gli acquirenti e, se diversi, i destinatari.
  1. 2. La documentazione contabile comprende anche i risultati delle verifiche effettuate al momento del

ricevimento dei prodotti biologici e qualsiasi altra informazione utile all’organismo di controllo ai fini di un corretto controllo delle operazioni. I dati che figurano nella contabilità devono essere documentati con gli opportuni giustificativi. Nella contabilità deve sussistere corrispondenza tra i quantitativi in entrata e in uscita.

Ai fini di un corretto controllo delle operazioni, i documenti contabili comprendono dati relativi all’origine, alla natura e ai quantitativi delle materie prime e degli additivi, nonché alle vendite e ai prodotti finiti di alimenti biologici per animali da compagnia.

Oltre agli obblighi previsti dal decreto ministeriale n. 16321 del 9 agosto 2012, il certificato di conformità consente l’identificazione del tipo o della gamma di alimenti biologici per animali da compagnia nonché del relativo periodo di validità.

Etichettatura

Ai fini dell’etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia, oltre alle disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia degli analoghi prodotti convenzionali, sono riportate le indicazioni previste dalla normativa europea e nazionale in materia di etichettatura dei prodotti biologici. Il termine “bio” o “biologico· può essere utilizzato nella denominazione di vendita degli alimenti biologici per animali da compagnia purché gli stessi siano conformi alla presente norma e che almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola sia biologico in conformità al Reg.(CE) 834/2007.

Il termine “bio” o “biologico” può essere utilizzato soltanto nell’elenco degli ingredienti degli alimenti biologici per animali da compagnia purché gli stessi ingredienti siano conformi alla presente norma nazionale. In questo caso l’elenco degli ingredienti include un’indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti di origine agricola. I termini e l’indicazione della percentuale di ingredienti biologici non devono essere posti in maggiore risalto rispetto alla descrizione o al nome del prodotto e quindi devono comparire con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli degli altri ingredienti non biologici.

 

per informazioni in merito: sviluppo@suoloesalute.it

Farmageddon la vera faccia degli allevamenti intensivi

Ben più di una riflessione ne nasce dopo aver letto il libro Farmageddon  –  il vero prezzo della carne economica di Philip Lymbery, dove ne evince un’indagine globale sul resoconto delle devastanti modalità di produzione di carne e pesce, e dell’impatto anche a livello ambientale. Viene spontaneo a chiedersi qual è l’impatto che la produzione massiccia di carne ha sull’ambiente? Quale il reale costo? E proprio a queste domande ha cercato di rispondere  nel suo libro Philip Lymbery, direttore generale della ong CIWF-Compassion in World Farming, scritto in collaborazione con la giornalista Isabel Oakeshott.

Gli allevamenti intensivi risultano essere devastanti per gli animali, per l’uomo, per il Pianeta, la loro espansione nel suolo terrestre e nei mari genera effetti devastanti. All’interno di questo raccapricciante scenario finiscono la metà degli antibiotici fabbricati al mondo e buona parte delle monocolture di cereali e soia.  Nello specifico secondo quanto rivelato dal Ciwf oltre il 50% dei cereali prodotti in Italia è utilizzato per nutrire gli animali (stime basate su dati Faostat); il 71% degli antibiotici venduti in Italia è destinato agli animali (fonte: Ecdc/Efsa/Ema). E ancora, il nostro Paese è il terzo maggiore utilizzatore di questi medicinali negli animali da allevamento in Europa, dopo Spagna e Germania (European Medicines Agency).

E le emissioni? Il 79% delle emissioni di ammoniaca prodotte in Italia proviene dall’allevamento come il 72% delle emissioni di gas serra generate dall’agricoltura (Ispra).

Operazioni decisamente insostenibili, soprattutto se si pensa che questi numeri sono di gran lunga superiori, rapportati alla produzione mondiale di carne.

allevamenti intensivi

Con la sua indagine, Lymbery ha solo dato conferma di quanto gli allevamenti intensivi rechino sofferenza agli animali e danno alle comunità locali. Animali rimpinzati di cibo eppur costretti a vivere in spazi angusti, in cui è difficile muoversi. Malattie causate dallo stress e dal sovraffollamento degli allevamenti, curate con antibiotici e farmaci vari che causano la proliferazione di superbatteri antibiotico resistenti. Come afferma lo stesso Lymbery: “Ciò nonostante il sistema intensivo continua a prevalere. Sono in gioco enormi interessi che permettono introiti straordinari grazie a una formula pensata proprio per i grandi profitti, anziché per  nutrire le persone in modo dignitoso. I governi perseguono apparenti successi sul breve periodo, senza prendere atto del danno a lungo termine: l’allevamento intensivo non è sostenibile per nessuno“.

Poi c’è anche il problema dello smaltimento degli escrementi, che in Paesi come il Perù, a esempio, vengono semplicemente buttati in mare o nel terreno dove, ovviamente, inquinano. Altro discorso grave collegato agli allevamenti intensivi sono le coltivazioni di mangime che rubano spazi e risorse alla Terra. Si disbosca, si distrugge, come se non dovesse esserci un domani, come se ciò che dobbiamo avere oggi sia più importante di ciò che i nostri figli non avranno in un futuro neanche troppo lontano.

Ecco un passaggio raccapricciante : “La corsa cinese alla produzione suina è carica di orrore fantascientifico. Stipulato nel 2011 un accordo d’oro con la Gran Bretagna, interi Boeing 742 affittati al costo di 420mila euro a viaggio hanno portato migliaia di maiali vivi e fertili  “di prima qualità” negli stabulari orientali, dove tutto è così automatizzato che un uomo solo può gestire tremila animali spingendo qualche bottone. Seguendo la politica della più sregolata quantità si sono selezionati esemplari così grassi da non potersi reggere sulle fragili zampe, imbottiti di sostanze pericolose, e  interi laghi sono tanto contaminati dai loro liquami che l’acqua non è più potabile“.

Sono tante ormai le persone che hanno preso consapevolezza dell’insostenibilità degli allevamenti intensivi e dello sfruttamento animale. Per scelte etiche e di amore, sempre più persone hanno abbracciato la dieta vegana o vegetariana. Lymbery propone un compromesso: “Sostenere una produzione di cibo che sia in grado di rimettere gli animali all’aria aperta, al pascolo, anziché dentro capannoni; un allevamento estensivo connesso alla terra, in grado di fornire cibo più nutriente con metodi che risultano migliori sia per il territorio che per il benessere animale. I governi di tutto il mondo possono contribuire a migliorare la salute delle loro nazioni e salvaguardare le future scorte alimentari basandosi su risorse naturali come i pascoli. Cibo che insomma provenga da fattorie, e non da fabbriche“.